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Art. 31 LAgr Legge sull’agricoltura (LAgr)

LAgr
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Art. 31 LAgr

1 All’Unione contadini ticinesi, quale organizzazione di categoria che raggruppa organizzazioni e associazioni agricole, è concesso un contributo annuo. [52]

2 Il versamento del contributo è subordinato allo svolgimento di opera fattiva a favore dell’agricoltura ticinese, coordinando l’attività delle associazioni agricole affiliate, allo scopo di assicurare un’unità d’azione nel contesto organizzativo e socio-economico dell’agricoltura.

3 L’ammontare del contributo è stabilito in sede di preventivo. Il Consiglio di Stato può subordinarlo ad un mandato di prestazione.

4 Il Consiglio di Stato collabora nell’incasso delle quote volontarie versate dalle aziende agricole.

[52] Cpv. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.

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