Art. 31 LAgr Legge sull’agricoltura (LAgr)
Art. 31 LAgr
1 All’Unione contadini ticinesi, quale organizzazione di categoria che raggruppa organizzazioni e associazioni agricole, è concesso un contributo annuo. [52]
2 Il versamento del contributo è subordinato allo svolgimento di opera fattiva a favore dell’agricoltura ticinese, coordinando l’attività delle associazioni agricole affiliate, allo scopo di assicurare un’unità d’azione nel contesto organizzativo e socio-economico dell’agricoltura.
3 L’ammontare del contributo è stabilito in sede di preventivo. Il Consiglio di Stato può subordinarlo ad un mandato di prestazione.
4 Il Consiglio di Stato collabora nell’incasso delle quote volontarie versate dalle aziende agricole.
[52] Cpv. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.