910.100
LAGRLwG
CH-TI
Art. 30 LAgr Legge sull’agricoltura (LAgr)
LAgr
Art. 30 LAgr
Nell’interesse della conservazione dell’agricoltura o se lo stato d’abbandono del terreno pregiudica particolarmente l’ambiente, il proprietario fondiario deve tollerare gratuitamente la gestione di terreni incolti.