910.100
LAGRLwG
CH-TI
Art. 3 LAgr Legge sull’agricoltura (LAgr)
LAgr
Art. 3 LAgr
Il Cantone promuove, in collaborazione con le organizzazioni agricole e le cerchie interessate, la formazione professionale e continua agricola giusta le disposizioni federali e cantonali in materia.