Art. 29 LAgr Legge sull’agricoltura (LAgr)
Art. 29 LAgr
[49] 1 Il Consiglio di Stato organizza un servizio fitosanitario e ordina adeguate misure di lotta o prevenzione contro organismi nocivi particolarmente pericolosi e piante infestanti particolarmente pericolose, in conformità alle disposizioni dell’ordinanza sulla protezione dei vegetali del 27 ottobre 2010 (OPV). [50]
2 In particolare esso può esigere l’esecuzione di adeguati trattamenti fitosanitari, come pure l’eliminazione di alberi da frutta, di ceppi di vigna, di altre colture agricole o di piante ornamentali o invasive, che costituiscono potenziali o manifesti focolai di infezione.
3 In caso di altri organismi nocivi per il settore agricolo, il Consiglio di Stato può ordinare le misure di cui ai capoversi 1 e 2.
4 Il Consiglio di Stato può accordare ai gestori o, in assenza di gestori, ai proprietari di particelle, contributi per i costi derivanti da misure di lotta imposte in virtù dell’OPV. [51]
5 Il Consiglio di Stato definisce i criteri e l’ammontare dei contributi di cui al capoverso 4 fino ad un massimo di fr. 20’000.– per ettaro.
[49] Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
[50] Adesso ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi del 31 ottobre 2018 (OSalV).
[51] Adesso ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi del 31 ottobre 2018 (OSalV).