910.100
LAGRLwG
CH-TI
Art. 25 LAgr Legge sull’agricoltura (LAgr)
LAgr
Art. 25 LAgr
[44] Al finanziamento delle condotte veterinarie concorrono obbligatoriamente
a) i detentori di bovini, bestiame minuto e di equini secondo la tariffa di condotta calcolata per unità di bestiame grosso approvata dal Consiglio di Stato e determinata sulla base della situazione finanziaria della condotta;
b) il Cantone.
[44] Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.