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Art. 25 LAgr Legge sull’agricoltura (LAgr)

LAgr
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Art. 25 LAgr

[44] Al finanziamento delle condotte veterinarie concorrono obbligatoriamente

a) i detentori di bovini, bestiame minuto e di equini secondo la tariffa di condotta calcolata per unità di bestiame grosso approvata dal Consiglio di Stato e determinata sulla base della situazione finanziaria della condotta;

b) il Cantone.

[44] Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.

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