Art. 24 LAgr Legge sull’agricoltura (LAgr)
Art. 24 LAgr
[43] 1 Il territorio cantonale è suddiviso in condotte veterinarie.
2 Queste ultime hanno lo scopo di garantire le cure veterinarie per il bestiame delle aziende agricole alle medesime condizioni.
3 Il Consiglio di Stato delimita o modifica il comprensorio e il numero delle condotte veterinarie tenendo conto della struttura agricola e della configurazione geografica regionale, della situazione finanziaria delle stesse e della presenza sufficiente di bestiame.
4 Esso definisce inoltre i compiti minimi delle condotte e dei veterinari di condotta.
5 Gli statuti delle condotte veterinarie soggiacciono all’approvazione del Consiglio di Stato.
6 La vigilanza sulle condotte veterinarie spetta al Consiglio di Stato.
[43] Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.