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Art. 22 LAgr Legge sull’agricoltura (LAgr)

LAgr
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Art. 22 LAgr

[41] 1 Per favorire il mantenimento degli alpeggi siti sul territorio cantonale, il Consiglio di Stato può concedere dei contributi per il bestiame da latte caricato, a complemento dei contributi federali d’estivazione.

2 Il contributo non può superare quanto previsto dai contributi d’estivazione federali e può essere differenziato in funzione delle facilità di accesso.

[41] Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.

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