Art. 21 LAgr Legge sull’agricoltura (LAgr)
Art. 21 LAgr
[40] 1 Allo scopo di promuovere la conversione delle aziende agricole all’agricoltura biologica il Cantone può accordare un contributo unico iniziale.
2 Il contributo è pagato alle aziende che hanno sede nel Cantone e i cui gestori sono al beneficio dei pagamenti diretti federali e sono domiciliati nel Cantone.
3 L’ammontare del contributo unico iniziale non può superare i fr. 20’000.–.
4 Il Consiglio di Stato può graduare il contributo secondo il tipo di azienda e le sue dimensioni, nonché vincolare a oneri il contributo.
5 Aziende o gestori che hanno già beneficiato di questo contributo non possono più essere presi in considerazione per ulteriori contributi di cui al presente articolo.
[40] Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.