Art. 20 LAgr Legge sull’agricoltura (LAgr)
Art. 20 LAgr
1 Per la promozione e la conservazione dell’agricoltura in condizioni di produzione difficili nonché per la protezione e la cura del paesaggio colturale il Cantone versa annualmente, in aggiunta alle prestazioni federali, contributi di declività.
2 I contributi sono pagati alle aziende di gestori domiciliati nel Cantone per terreni situati in territorio ticinese per i quali vengono versati i contributi di declività federali. [37]
3 Il Consiglio di Stato fissa il contributo di superficie per ettaro. Esso non può essere superiore a quello federale e per i vigneti tiene conto dei limiti di reddito e di sostanza previsti per i contributi di transizione federali. [38]
[37] Cpv. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
[38] Cpv. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.