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Art. 20 LAgr Legge sull’agricoltura (LAgr)

LAgr
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Art. 20 LAgr

1 Per la promozione e la conservazione dell’agricoltura in condizioni di produzione difficili nonché per la protezione e la cura del paesaggio colturale il Cantone versa annualmente, in aggiunta alle prestazioni federali, contributi di declività.

2 I contributi sono pagati alle aziende di gestori domiciliati nel Cantone per terreni situati in territorio ticinese per i quali vengono versati i contributi di declività federali. [37]

3 Il Consiglio di Stato fissa il contributo di superficie per ettaro. Esso non può essere superiore a quello federale e per i vigneti tiene conto dei limiti di reddito e di sostanza previsti per i contributi di transizione federali. [38]

[37] Cpv. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.

[38] Cpv. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.

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