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Art. 2 LAgr Legge sull’agricoltura (LAgr)

LAgr
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Art. 2 LAgr

1 I terreni idonei all’utilizzo agricolo del Cantone Ticino devono rimanere adibiti e, laddove possibile, essere ricuperati all’agricoltura.

2 Le misure pianificatorie per la conservazione del territorio agricolo sono definite dalla legislazione speciale.

3 Lo sfruttamento dei terreni agricoli deve privilegiare le produzioni necessarie all’alimentazione rispetto a quelle destinate a beni non alimentari.

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