910.100
LAGRLwG
CH-TI
Art. 2 LAgr Legge sull’agricoltura (LAgr)
LAgr
Art. 2 LAgr
1 I terreni idonei all’utilizzo agricolo del Cantone Ticino devono rimanere adibiti e, laddove possibile, essere ricuperati all’agricoltura.
2 Le misure pianificatorie per la conservazione del territorio agricolo sono definite dalla legislazione speciale.
3 Lo sfruttamento dei terreni agricoli deve privilegiare le produzioni necessarie all’alimentazione rispetto a quelle destinate a beni non alimentari.