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Art. 19 LAgr Legge sull’agricoltura (LAgr)

LAgr
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Art. 19 LAgr

[35] 1 Ai giovani intenzionati a rilevare un’azienda e ad ottenere il contributo di cui all’articolo 16 o 18, che già dispongono di una formazione di base secondo l’OMSt e che devono seguire dei corsi ai fini di ottenere un titolo conforme all’OMSt, può essere concesso un credito di formazione. [36]

2 Il credito di formazione è concesso per un massimo di 2 anni e per un ammontare massimo di fr. 20’000.– all’anno in funzione del tipo di formazione seguito.

3 Il credito di formazione è trasformato in contributo in aggiunta a quello di cui all’articolo 16 o 18, se concesso.

[35] Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.

[36] Cpv. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 26.5.2025 - BU 2025, 100.

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