910.100
LAGRLwG
CH-TI
Art. 18 LAgr Legge sull’agricoltura (LAgr)
LAgr
Art. 18 LAgr
[34] 1 Il contributo unico di cui all’articolo 16 può essere concesso ai giovani agricoltori che affittano per almeno 20 anni un’azienda agricola al di fuori della famiglia.
2 I principi per la concessione sono quelli definiti all’articolo 16, compresa l’iscrizione dell’ipoteca legale sui fondi necessari o altre forme di garanzia.
[34] Art. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 26.5.2025 - BU 2025, 100; precedente modifica: BU 2015, 23.