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Art. 17 LAgr Legge sull’agricoltura (LAgr)

LAgr
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Art. 17 LAgr

[33] 1 Il contributo massimo per azienda secondo l’articolo 16 capoverso 1 ammonta a fr. 50’000.–. e secondo l’articolo 16 capoverso 2 a fr. 100’000.–.

2 Il Consiglio di Stato può graduare i contributi secondo le difficoltà di produzione.

[33] Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.

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