910.100
LAGRLwG
CH-TI
Art. 17 LAgr Legge sull’agricoltura (LAgr)
LAgr
Art. 17 LAgr
[33] 1 Il contributo massimo per azienda secondo l’articolo 16 capoverso 1 ammonta a fr. 50’000.–. e secondo l’articolo 16 capoverso 2 a fr. 100’000.–.
2 Il Consiglio di Stato può graduare i contributi secondo le difficoltà di produzione.
[33] Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.