Art. 16 LAgr Legge sull’agricoltura (LAgr)
Art. 16 LAgr
[29] 1 Ai beneficiari dell’aiuto iniziale sotto forma di credito d’investimento secondo l’OMSt che rilevano in proprietà l’intera azienda agricola conformemente alla legge sul diritto fondiario rurale del 4 ottobre 1991 (LDFR), è concesso un contributo unico pari al 30% del credito d’investimento ottenuto. [30]
2 Per i giovani che rilevano l’azienda agricola al di fuori della famiglia il contributo unico è pari al 50% del credito d’investimento ottenuto.
3 Il contributo di cui ai capoversi 1 e 2 può essere concesso fino al compimento del quarantesimo anno di età ed è calcolato sulla base dell’aiuto iniziale sotto forma di credito d’investimento che l’interessato avrebbe potuto ottenere se non avesse raggiunto il limite di età previsto dall’OMSt per beneficiare dell’aiuto iniziale sotto forma di credito d’investimento. I due contributi non sono cumulabili. [31]
4 Il contributo concesso non può superare i costi per l’acquisto dell’azienda o eventuali investimenti legati all’azienda stessa come previsto nell’OMSt.
5 Oltre a quanto previsto dai capoversi 1 – 4, le condizioni per l’attribuzione dei contributi di cui ai capoversi 1 e 2 sono quelle definite dall’OMSt. [32]
[29] Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
[30] Cpv. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 26.5.2025 - BU 2025, 100.
[31] Cpv. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 26.5.2025 - BU 2025, 100.
[32] Cpv. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 26.5.2025 - BU 2025, 100.