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Art. 13 LAgr Legge sull’agricoltura (LAgr)

LAgr
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Art. 13 LAgr

[24] 1 Il Cantone concede all’associazione di categoria che rappresenta le associazioni di produttori un contributo annuo di fr. 280’000.-- a sostegno della produzione animale.

2 La beneficiaria del contributo presenta annualmente il rapporto di attività con le indicazioni sul suo utilizzo.

3 Per sostenere l’allevamento di bovini da latte in tutto il territorio cantonale e in particolare nelle valli più discoste, più difficili ed economicamente più onerose da raggiungere, il Cantone può accordare un contributo al trasporto del latte .

[24] Art. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 26.5.2025 - BU 2025, 100; precedente modifica: BU 2015, 23.

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