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Art. 12 LAgr Legge sull’agricoltura (LAgr)

LAgr
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Art. 12 LAgr

1 Il credito per il sostegno delle misure promozionali viene definito con il preventivo.

2 Per ogni azione il contributo finanziario di regola non può superare il 50% dei costi computabili.

3 Eccezionalmente per il sostegno delle misure promozionali di prodotti di montagna, di prodotti d’alpe o di settori agricoli particolarmente deboli il contributo finanziario può raggiungere l’80% dei costi computabili. [23]

4 Il Consiglio di Stato determina i criteri per la ripartizione dei mezzi finanziari e fissa le aliquote percentuali per le diverse misure di sostegno.

[23] Cpv. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.

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