910.100
LAGRLwG
CH-TI
Art. 12 LAgr Legge sull’agricoltura (LAgr)
LAgr
Art. 12 LAgr
1 Il credito per il sostegno delle misure promozionali viene definito con il preventivo.
2 Per ogni azione il contributo finanziario di regola non può superare il 50% dei costi computabili.
3 Eccezionalmente per il sostegno delle misure promozionali di prodotti di montagna, di prodotti d’alpe o di settori agricoli particolarmente deboli il contributo finanziario può raggiungere l’80% dei costi computabili. [23]
4 Il Consiglio di Stato determina i criteri per la ripartizione dei mezzi finanziari e fissa le aliquote percentuali per le diverse misure di sostegno.
[23] Cpv. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.