Art. 10 LAgr Legge sull’agricoltura (LAgr)
Art. 10 LAgr
[19] 1 Il Cantone può sostenere con contributi finanziari e di altro tipo i provvedimenti presi a livello cantonale dalle organizzazioni sia dei produttori sia di categoria, nonché dalla conferenza agroalimentare, per promuovere il settore agricolo ticinese e la qualità dei suoi prodotti agricoli. [20]
2 Le organizzazioni concordano i loro provvedimenti ed elaborano strategie comuni nell’ambito della conferenza agroalimentare; istituiscono all’interno della stessa un comitato operativo per promuovere lo smercio.
3 I provvedimenti sostenuti concernono segnatamente le seguenti attività
a) promozione dei prodotti (pubblicità generale, pubbliche relazioni e promozione delle vendite);
b) manifestazioni, eventi ed esposizioni;
c) studi. [21]
[19] Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
[20] Cpv. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 26.5.2025 - BU 2025, 100.
[21] Cpv. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 26.5.2025 - BU 2025, 100.