Art. 1 LAgr Legge sull’agricoltura (LAgr)
Art. 1 LAgr
1 In collaborazione con le organizzazioni agricole e le cerchie interessate e nel rispetto dell’ambiente e degli animali, il Cantone contribuisce a promuovere l’agricoltura, per migliorare la produzione, renderla più concorrenziale e diversificata, salvaguardare il ceto rurale, la famiglia contadina e le aziende agricole nonché favorire la cura del paesaggio e uno sviluppo rurale sostenibile.
2 Le misure promozionali si attuano a sostegno degli obiettivi fissati nelle linee direttive e nel piano direttore, tenendo conto dei programmi di sviluppo regionali e considerando in particolare le difficili condizioni di vita e di produzione dell’agricoltura montana e collinare.
3 In particolare, il Cantone promuove la salvaguardia della biodiversità e della sicurezza alimentare, favorendo l’uso in agricoltura di vegetali e animali di specie autoctone, evitando la monocultura, ed escludendo l’uso di organismi geneticamente modificati per la produzione di alimenti, per il foraggio e per la cura delle coltivazioni e degli allevamenti.