901.210
CH-TI
Art. 5 Decreto esecutivo concernente lo stanziamento di un credito quadro di 11'600'000 franchi per l'adozione di misure cantonali di politica regionale complementari al programma d'attuazione della politica economica regionale 2024-2027 Decreto esecutivo concernente lo stanziamento di un credito quadro di 11'600'000 franchi per l'adozione di misure cantonali di politica regionale complementari al programma d'attuazione della politica economica regionale 2024-2027
Art. 5 Decreto esecutivo concernente lo stanziamento di un credito quadro di 11'600'000 franchi per l'adozione di misure cantonali di politica regionale complementari al programma d'attuazione della politica economica regionale 2024-2027
1 L’ERS è competente per lo stanziamento di massimi 60'000 franchi annui previsto dall’articolo 5 capoverso 2 del decreto legislativo.
2 L’ERS è tenuto a informare l’Ufficio per lo sviluppo economico entro un mese dallo stanziamento di cui al capoverso 1.
3 L’ERS è tenuto a riversare nel Fondo di promozione regionale un eventuale residuo del contributo stanziato.
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