Art. 3 Decreto esecutivo concernente lo stanziamento di un credito quadro di 11'600'000 franchi per l'adozione di misure cantonali di politica regionale complementari al programma d'attuazione della politica economica regionale 2024-2027 Decreto esecutivo concernente lo stanziamento di un credito quadro di 11'600'000 franchi per l'adozione di misure cantonali di politica regionale complementari al programma d'attuazione della politica economica regionale 2024-2027
Art. 3 Decreto esecutivo concernente lo stanziamento di un credito quadro di 11'600'000 franchi per l'adozione di misure cantonali di politica regionale complementari al programma d'attuazione della politica economica regionale 2024-2027
1 A inizio quadriennio e su richiesta degli enti regionali per lo sviluppo (ERS), l’UAC versa un primo importo di 1'500'000 franchi a favore di ogni ente, per il sostegno a progetti di cui all’articolo 2 lettere a e b del decreto legislativo.
2 A esaurimento dei fondi previsti dal capoverso 1, a ogni ERS potrà essere attribuito un contributo supplementare, equivalente al contributo versato dei comuni associati per alimentare il fondo di promozione regionale nel quadriennio 2024-2027, pari al massimo a 500'000 franchi per ente.
3 Per la richiesta del contributo supplementare l’ERS presenta un rapporto di dettaglio a conferma dell’esaurimento del fondo di promozione regionale (FPR) e dei contributi comunali versati a favore del Fondo di promozione regionale nel quadriennio 2024-2027.
4 I singoli ERS sono tenuti a sostenere in particolare progetti delle regioni periferiche delle relative regioni funzionali e progetti di auto-imprenditorialità.
5 Gli enti regionali per lo sviluppo garantiscono il rispetto delle specifiche procedure previste in materia di sostegno a progetti nel campo d’applicazione dell’economia locale.