Art. 4 Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di 11’600’000 franchi a favore di misure cantonali di politica regionale complementari al programma d’attuazione della politica economica regionale 2024-2027 Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di 11’600’000 franchi a favore di misure cantonali di politica regionale complementari al programma d’attuazione della politica economica regionale 2024-2027
Art. 4 Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di 11’600’000 franchi a favore di misure cantonali di politica regionale complementari al programma d’attuazione della politica economica regionale 2024-2027
1 Per i progetti regionali complementari agli obiettivi del Programma d’attuazione della politica economica regionale per il periodo 2024−2027 di cui all’articolo 2 lettera c, possono essere concessi i seguenti tipi di sussidio
a) mutui a tassi d’interesse agevolati o senza interesse;
b) a fondo perso.
2 Il sostegno ai progetti sottostà ai seguenti vincoli
a) i promotori di un progetto assicurano l’apporto di mezzi propri pari ad almeno il 25% dell’investimento complessivo;
b) i sussidi a fondo perso stanziati per un singolo progetto non possono superare il 50% dell’importo computabile. Sono esclusi dal calcolo per il cumulo i fondi perequativi intercomunali, i fondi dell’aiuto patriziale, i finanziamenti derivanti da procedure aggregative così come fondi cantonali, nei quali confluisce l’utile netto delle lotterie e delle scommesse sportive, destinati a scopi d’utilità pubblica, segnatamente in ambito culturale, sociale e sportivo. Per progetti ubicati nelle zone discoste o progetti di particolare valenza ambientale che non beneficiano dei citati fondi esclusi dal calcolo per il cumulo e che presentano ricadute perlopiù indirette è possibile stanziare sussidi a fondo perso aggiuntivi fino a un massimo del 65% dell’importo computabile;
c) per l’elaborazione del modello imprenditoriale e l’approfondimento pianificatorio, è possibile stanziare sussidi a fondo perso fino al 90% dell’importo computabile.
3 Per la concessione di sussidi è richiesta l’elaborazione di un modello imprenditoriale, comprendente segnatamente uno studio di fattibilità e un piano degli affari.
4 Il Consiglio di Stato decide gli aiuti per il sostegno all’elaborazione del modello imprenditoriale e l’approfondimento pianificatorio.
5 Il Gran Consiglio decide gli aiuti per il sostegno ai progetti di cui all’articolo 2 lettera c.
6 Il Consiglio di Stato stabilisce la procedura per le domande intese ad ottenere gli aiuti e designa il servizio competente.
7 Per quanto non disciplinato dal presente decreto legislativo sono applicabili le disposizioni della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.