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Art. 3 Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di 11’600’000 franchi a favore di misure cantonali di politica regionale complementari al programma d’attuazione della politica economica regionale 2024-2027 Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di 11’600’000 franchi a favore di misure cantonali di politica regionale complementari al programma d’attuazione della politica economica regionale 2024-2027

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Art. 3 Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di 11’600’000 franchi a favore di misure cantonali di politica regionale complementari al programma d’attuazione della politica economica regionale 2024-2027

1 I progetti di cui all’articolo 2 lettera a e b sono gestiti autonomamente dagli Enti regionali per lo sviluppo sulla base della convenzione di sussidiamento stipulata tra il Cantone e gli Enti regionali per lo sviluppo.

1bis I progetti di cui all’articolo 2 lettera d sono gestiti autonomamente dagli Enti regionali per lo sviluppo. [2]

2 Il Consiglio di Stato assegna, per il periodo 2024−2027, 1’500'000 franchi ad ogni Ente regionale per lo sviluppo per il sostegno di progetti di cui all’articolo 2 lettere a e b. Nel caso di esaurimento dei fondi di promozione regionale per progetti di cui all’articolo 2 lettera a e b del presente decreto, può essere attribuito un contributo supplementare, equivalente al contributo versato dai comuni associati per alimentare il fondo di promozione regionale nel quadriennio 2024−2027, pari al massimo a 500'000 franchi per Ente .

2bis Il Consiglio di Stato assegna agli Enti regionali per lo sviluppo un contributo massimo di complessivi 214'000 franchi per il sostegno di progetti di cui all’articolo 2 lettera d. [3]

3 Le modalità di presentazione dei progetti, i criteri di decisione e di erogazione dei sussidi vengono stabilite dal singolo Ente regionale per lo sviluppo sulla base della convenzione di sussidiamento stipulata tra il Cantone e gli Enti regionali per lo sviluppo.

4 Gli Enti regionali per lo sviluppo redigono un rendiconto sull’utilizzo della dotazione finanziaria nell’ambito del rendiconto annuale previsto dalla convenzione di sussidiamento 2024-2027 con il Cantone Ticino.

[2] Cpv. introdotto dal DL 6.10.2025; in vigore dal 12.12.2025 - BU 2025, 342.

[3] Cpv. introdotto dal DL 6.10.2025; in vigore dal 12.12.2025 - BU 2025, 342.

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