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Art. 7 RLaLPR Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla politica regionale (RLaLPR)

RLaLPR
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Art. 7 RLaLPR

[11] 1 La convenzione di sussidiamento definisce i compiti e gli obiettivi del ­ l’Agenzia nell’applicazione della legge, l’entità e le modalità di finanziamento nonché i criteri di valutazione del raggiungimento degli obiettivi.

2 La validità della convenzione coincide con il periodo di validità del programma d’attuazione e della convenzione di programma.

3 Il grado di raggiungimento degli obiettivi è valutato annualmente sulla base di un rapporto di attività che deve essere consegnato al Consiglio di Stato entro il 31 gennaio dell’anno seguente.

[11] Art. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.

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