901.110
RLALPR
CH-TI
Art. 7 RLaLPR Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla politica regionale (RLaLPR)
RLaLPR
Art. 7 RLaLPR
[11] 1 La convenzione di sussidiamento definisce i compiti e gli obiettivi del l’Agenzia nell’applicazione della legge, l’entità e le modalità di finanziamento nonché i criteri di valutazione del raggiungimento degli obiettivi.
2 La validità della convenzione coincide con il periodo di validità del programma d’attuazione e della convenzione di programma.
3 Il grado di raggiungimento degli obiettivi è valutato annualmente sulla base di un rapporto di attività che deve essere consegnato al Consiglio di Stato entro il 31 gennaio dell’anno seguente.
[11] Art. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.