901.110
RLALPR
CH-TI
Art. 4 RLaLPR Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla politica regionale (RLaLPR)
RLaLPR
Art. 4 RLaLPR
1 Il Consiglio di Stato può indire bandi di concorso per stimolare la presentazione di progetti o di idee di progetto che permettano di raggiungere gli obiettivi del programma d’attuazione della politica economica regionale e della convenzione di programma. [8]
2 Il bando di concorso indicherà in particolare gli obiettivi, i criteri e le modalità di valutazione e di attribuzione degli aiuti.
[8] Cpv. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.