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Art. 4 RLaLPR Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla politica regionale (RLaLPR)

RLaLPR
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Art. 4 RLaLPR

1 Il Consiglio di Stato può indire bandi di concorso per stimolare la presentazione di progetti o di idee di progetto che permettano di raggiungere gli obiettivi del programma d’attuazione della politica economica regionale e della convenzione di programma. [8]

2 Il bando di concorso indicherà in particolare gli obiettivi, i criteri e le modalità di valutazione e di attribuzione degli aiuti.

[8] Cpv. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.

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