Art. 3 RLaLPR Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla politica regionale (RLaLPR)
Art. 3 RLaLPR
1 Le zone a basso potenziale di sviluppo corrispondono a parti del territorio di una regione funzionale definite in base ad analisi socioeconomiche che comprovano l’esistenza, nel comprensorio, di una persistente dinamica socioeconomica negativa.
2 Esse sono stabilite nella convenzione di programma, d’intesa con i Comuni e gli Enti regionali per lo sviluppo interessati. [6]
3 Per le zone a basso potenziale di sviluppo è adottata una strategia specifica, volta a
a) coordinare le politiche settoriali per favorire almeno il mantenimento dello stato socioeconomico esistente;
b) sostenere il coordinamento e la cooperazione tra gli attori regionali e i progetti in modo da massimizzare le sinergie, consolidare l’unità d’intenti quali premesse per uno sviluppo virtuoso di questi territori. [7]
[6] Cpv. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.
[7] Lett. modificata dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.