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Art. 3 RLaLPR Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla politica regionale (RLaLPR)

RLaLPR
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Art. 3 RLaLPR

1 Le zone a basso potenziale di sviluppo corrispondono a parti del territorio di una regione funzionale definite in base ad analisi socioeconomiche che comprovano l’esistenza, nel comprensorio, di una persistente dinamica socioeconomica negativa.

2 Esse sono stabilite nella convenzione di programma, d’intesa con i Comuni e gli Enti regionali per lo sviluppo interessati. [6]

3 Per le zone a basso potenziale di sviluppo è adottata una strategia specifica, volta a

a) coordinare le politiche settoriali per favorire almeno il mantenimento dello stato socioeconomico esistente;

b) sostenere il coordinamento e la cooperazione tra gli attori regionali e i progetti in modo da massimizzare le sinergie, consolidare l’unità d’intenti quali premesse per uno sviluppo virtuoso di questi territori. [7]

[6] Cpv. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.

[7] Lett. modificata dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.

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