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Art. 2 RLaLPR Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla politica regionale (RLaLPR)

RLaLPR
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Art. 2 RLaLPR

[5] Il Consiglio di Stato valuta il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati nella convenzione di programma e ne trasmette l’esito al Gran Consiglio per il tramite del rendiconto annuale.

[5] Art. modificato dal R 6.3.2024; in vigore dal 8.3.2024 - BU 2024, 72; precedente modifica: BU 2020, 113.

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