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Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla politica regionale (RLaLPR) (RLALPR)

18 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (18)

Testo normativo (18 Articoli)

RLaLPR

[2] L’applicazione della legislazione federale e cantonale sulla politica regionale è affidata al Dipartimento delle finanze e dell’economia (in seguito: Dipartimento) qualora determinate competenze non siano espressamente riservate ad altri organi.

[2] Art. modificato dal R 11.7.2017; in vigore dal 14.7.2017 - BU 2017, 208.

RLaLPR

[3] I seguenti compiti sono delegati all’Ufficio per lo sviluppo economico (di seguito Ufficio)

a) definire le procedure e condizioni d’applicazione delle varie misure di cui agli art. 11 e seguenti della legge;

b) gestire il processo di valutazione delle misure e istruire il relativo incarto;

c) autorizzare l’inizio anticipato degli investimenti, impregiudicata la decisione di accordare il sussidio richiesto, fino ad un importo massimo di 500’000 franchi;

d) decidere le misure previste dalla legge fino ad un importo massimo di 500’000 franchi per singolo aiuto finanziario e stabilire l’importo, la forma, le condizioni, gli oneri, l’ammortamento e le eventuali garanzie e/o contropartit e richieste al beneficiario;

e) redigere un rapporto sull’utilizzo delle misure, avvalendosi se del caso di enti esterni;

f) approvare modifiche sostanziali di progetti sussidiati secondo la lett. d;

g) revocare sussidi nel caso di modifiche sostanziali di progetti sussidiati secondo la lett. d giudicate non conformi.

[3] Art. introdotto dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.

RLaLPR

[4] I seguenti compiti sono delegati all’Ufficio dell’amministrazione e del controlling

a) erogare i fondi per attuare le misure e le altre decisioni ai sensi della legge;

b) monitorare l’esecuzione dei progetti;

c) istruire le pratiche per la restituzione dei sussidi concessi ;

d) gestire la banca dati dei progetti sostenuti;

e) raccogliere tutti i dati necessari per il monitoraggio della legge.

[4] Art. introdotto dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.

RLaLPR

[5] Il Consiglio di Stato valuta il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati nella convenzione di programma e ne trasmette l’esito al Gran Consiglio per il tramite del rendiconto annuale.

[5] Art. modificato dal R 6.3.2024; in vigore dal 8.3.2024 - BU 2024, 72; precedente modifica: BU 2020, 113.

RLaLPR

1 Le zone a basso potenziale di sviluppo corrispondono a parti del territorio di una regione funzionale definite in base ad analisi socioeconomiche che comprovano l’esistenza, nel comprensorio, di una persistente dinamica socioeconomica negativa.

2 Esse sono stabilite nella convenzione di programma, d’intesa con i Comuni e gli Enti regionali per lo sviluppo interessati. [6]

3 Per le zone a basso potenziale di sviluppo è adottata una strategia specifica, volta a

a) coordinare le politiche settoriali per favorire almeno il mantenimento dello stato socioeconomico esistente;

b) sostenere il coordinamento e la cooperazione tra gli attori regionali e i progetti in modo da massimizzare le sinergie, consolidare l’unità d’intenti quali premesse per uno sviluppo virtuoso di questi territori. [7]

[6] Cpv. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.

[7] Lett. modificata dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.

RLaLPR

1 Il Consiglio di Stato può indire bandi di concorso per stimolare la presentazione di progetti o di idee di progetto che permettano di raggiungere gli obiettivi del programma d’attuazione della politica economica regionale e della convenzione di programma. [8]

2 Il bando di concorso indicherà in particolare gli obiettivi, i criteri e le modalità di valutazione e di attribuzione degli aiuti.

[8] Cpv. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.

RLaLPR

[9] Sono riconosciuti gli ERS che rappresentano una parte significativa della regione funzionale comprendente almeno i rispettivi centri urbani (Lugano, Locarno, Bellinzona e Mendrisio-Chiasso). Le modifiche statutarie e i cambiamenti nella composizione degli organi direttivi sono da notificare al Consiglio di Stato nel termine di un mese dalla relativa decisione.

[9] Art. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.

RLaLPR

1 Nell’esercizio della loro attività le Agenzie regionali per lo sviluppo (in seguito: Agenzie) devono in particolare

a) assicurare l’informazione sugli obiettivi generali del programma d’attuazione della politica economica regionale e della convenzione di programma; [10]

b) garantire un costante flusso di informazioni tra gli attori del territorio e le piattaforme tematiche e viceversa;

c) assicurare la partecipazione di un loro rappresentante ad almeno una delle piattaforme tematiche.

2 L’ERS e i Comuni possono attribuire all’Agenzia altri compiti che esulano dal campo d’applicazione della legge, assicurandone il finanziamento.

[10] Lett. modificata dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.

RLaLPR

[11] 1 La convenzione di sussidiamento definisce i compiti e gli obiettivi del ­ l’Agenzia nell’applicazione della legge, l’entità e le modalità di finanziamento nonché i criteri di valutazione del raggiungimento degli obiettivi.

2 La validità della convenzione coincide con il periodo di validità del programma d’attuazione e della convenzione di programma.

3 Il grado di raggiungimento degli obiettivi è valutato annualmente sulla base di un rapporto di attività che deve essere consegnato al Consiglio di Stato entro il 31 gennaio dell’anno seguente.

[11] Art. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.

RLaLPR

1 Il Gruppo strategico è composto da al massimo 12 membri ed è presieduta dal Direttore del Dipartimento delle finanze e dell’economia. [13]

2 Il Consiglio di Stato designa i rappresentanti del Cantone e gli esperti tematici fino ad un massimo di 8 membri. [14]

3 Ciascun ERS è rappresentato dal presidente.

4 L’Ufficio assicura il segretariato. [15]

5 L’Ufficio per lo sviluppo economico (in seguito: Ufficio) assicura il segretariato. [16]

[13] Cpv. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.

[14] Cpv. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.

[15] Cpv. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.

[16] Cpv. modificato dal R 10.5.2011; in vigore dal 13.5.2011 - BU 2011, 287.

RLaLPR

[17] Il Consiglio di Stato designa le piattaforme tematiche per il periodo di validità del programma d’attuazione della politica economica regionale e della convenzione di programma, previo avallo del Gruppo strategico per la politica economica regionale.

[17] Art. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.

RLaLPR

[18] 1 La commissione consultiva è composta da 8 membri: 4 rappresentanti del gruppo strategico e un rappresentante di ciascuna Agenzia.

2 La commissione consultiva viene nominata dal Consiglio di Stato.

3 L’Ufficio assicura il segretariato.

[18] Art. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113; precedente modifica: BU 2011, 287.

RLaLPR

[19] 1 I progetti identificabili con una regione funzionale devono essere presentati all’Ufficio per il tramite della rispettiva Agenzia.

2 Di regola il promotore sottopone un’idea di progetto.

3 I progetti di valenza cantonale, interregionale, intercantonale e transfrontaliera devono venir presentati direttamente all’Ufficio .

4 I progetti presentati nell’ambito del programma operativo della cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera sottostanno agli accordi e alle modalità d’attuazione definite con le regioni e province italiane e gli altri cantoni svizzeri partecipanti.

[19] Art. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113; precedente modifica: BU 2011, 287.

RLaLPR

1 I promotori di progetto possono avvalersi dei servizi delle Agenzie per l’accompagnamento e il sostegno

a) nei contatti con i Comuni e l’Ufficio;

b) nell’elaborazione dello studio di fattibilità;

c) nell’approfondimento dei diversi aspetti del progetto, compreso il piano degli affari;

d) nella messa a punto del progetto definitivo;

e) nell’allestimento del dossier da presentare all’Ufficio ;

f) nella fase di realizzazione. [21]

2 Le Agenzie possono fatturare ai promotori le prestazioni di servizio fornite in relazione a progetti che esulano dal campo d’applicazione della legge. [22]

3 I progetti presentati nell’ambito del programma operativo della cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera sottostanno agli accordi e alle modalità d’attuazione definite con le regioni e province italiane e gli altri cantoni svizzeri partecipanti.

[21] Cpv. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.

[22] Cpv. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.

RLaLPR

[23] 1 L’Agenzia trasmette i progetti identificabili con una regione funzionale all’Ufficio, con una proposta di aiuto finanziario.

2 Ogni progetto viene valutato tenendo in considerazione i progetti già realizzati, in divenire o in fase di realizzazione.

3 L’Ufficio raccoglie i preavvisi preliminari

a) delle piattaforme tematiche;

b) di eventuali altri uffici cantonali.

4 L’Ufficio verifica la concordanza con gli obiettivi del programma d’attuazione della politica economica regionale, della convenzione di programma e della sostenibilità economica del progetto e formula una proposta di aiuto finanziario .

[23] Art. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113; precedente modifica: BU 2011, 287.

RLaLPR

[24] 1 La commissione consultiva tiene conto dei preavvisi e delle proposte preliminari e si esprime sul sostegno definitivo ad un progetto.

2 La commissione non si esprime sugli studi di base e di fattibilità, che sono decisi direttamente dall’Ufficio, sentita la rispettiva piattaforma tematica.

[24] Art. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113; precedente modifica: BU 2011, 287.

RLaLPR

[25] Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore [26] .

[25] Art. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113; precedente modifica: BU 2011, 287.

[26] Entrata in vigore: 23 aprile 2010 - BU 2010, 155.

RLaLPR

-21 … [27]

Pubblicato nel BU 2010 , 155.

[27] Art. abrogati dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113; precedenti modifiche: BU 2011, 287; BU 2017, 208.

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