Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla politica regionale (RLaLPR) (RLALPR)
Indice delle disposizioni (18)
Testo normativo (18 Articoli)
[2] L’applicazione della legislazione federale e cantonale sulla politica regionale è affidata al Dipartimento delle finanze e dell’economia (in seguito: Dipartimento) qualora determinate competenze non siano espressamente riservate ad altri organi.
[2] Art. modificato dal R 11.7.2017; in vigore dal 14.7.2017 - BU 2017, 208.
[3] I seguenti compiti sono delegati all’Ufficio per lo sviluppo economico (di seguito Ufficio)
a) definire le procedure e condizioni d’applicazione delle varie misure di cui agli art. 11 e seguenti della legge;
b) gestire il processo di valutazione delle misure e istruire il relativo incarto;
c) autorizzare l’inizio anticipato degli investimenti, impregiudicata la decisione di accordare il sussidio richiesto, fino ad un importo massimo di 500’000 franchi;
d) decidere le misure previste dalla legge fino ad un importo massimo di 500’000 franchi per singolo aiuto finanziario e stabilire l’importo, la forma, le condizioni, gli oneri, l’ammortamento e le eventuali garanzie e/o contropartit e richieste al beneficiario;
e) redigere un rapporto sull’utilizzo delle misure, avvalendosi se del caso di enti esterni;
f) approvare modifiche sostanziali di progetti sussidiati secondo la lett. d;
g) revocare sussidi nel caso di modifiche sostanziali di progetti sussidiati secondo la lett. d giudicate non conformi.
[3] Art. introdotto dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.
[4] I seguenti compiti sono delegati all’Ufficio dell’amministrazione e del controlling
a) erogare i fondi per attuare le misure e le altre decisioni ai sensi della legge;
b) monitorare l’esecuzione dei progetti;
c) istruire le pratiche per la restituzione dei sussidi concessi ;
d) gestire la banca dati dei progetti sostenuti;
e) raccogliere tutti i dati necessari per il monitoraggio della legge.
[4] Art. introdotto dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.
[5] Il Consiglio di Stato valuta il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati nella convenzione di programma e ne trasmette l’esito al Gran Consiglio per il tramite del rendiconto annuale.
[5] Art. modificato dal R 6.3.2024; in vigore dal 8.3.2024 - BU 2024, 72; precedente modifica: BU 2020, 113.
1 Le zone a basso potenziale di sviluppo corrispondono a parti del territorio di una regione funzionale definite in base ad analisi socioeconomiche che comprovano l’esistenza, nel comprensorio, di una persistente dinamica socioeconomica negativa.
2 Esse sono stabilite nella convenzione di programma, d’intesa con i Comuni e gli Enti regionali per lo sviluppo interessati. [6]
3 Per le zone a basso potenziale di sviluppo è adottata una strategia specifica, volta a
a) coordinare le politiche settoriali per favorire almeno il mantenimento dello stato socioeconomico esistente;
b) sostenere il coordinamento e la cooperazione tra gli attori regionali e i progetti in modo da massimizzare le sinergie, consolidare l’unità d’intenti quali premesse per uno sviluppo virtuoso di questi territori. [7]
[6] Cpv. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.
[7] Lett. modificata dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.
1 Il Consiglio di Stato può indire bandi di concorso per stimolare la presentazione di progetti o di idee di progetto che permettano di raggiungere gli obiettivi del programma d’attuazione della politica economica regionale e della convenzione di programma. [8]
2 Il bando di concorso indicherà in particolare gli obiettivi, i criteri e le modalità di valutazione e di attribuzione degli aiuti.
[8] Cpv. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.
[9] Sono riconosciuti gli ERS che rappresentano una parte significativa della regione funzionale comprendente almeno i rispettivi centri urbani (Lugano, Locarno, Bellinzona e Mendrisio-Chiasso). Le modifiche statutarie e i cambiamenti nella composizione degli organi direttivi sono da notificare al Consiglio di Stato nel termine di un mese dalla relativa decisione.
[9] Art. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.
1 Nell’esercizio della loro attività le Agenzie regionali per lo sviluppo (in seguito: Agenzie) devono in particolare
a) assicurare l’informazione sugli obiettivi generali del programma d’attuazione della politica economica regionale e della convenzione di programma; [10]
b) garantire un costante flusso di informazioni tra gli attori del territorio e le piattaforme tematiche e viceversa;
c) assicurare la partecipazione di un loro rappresentante ad almeno una delle piattaforme tematiche.
2 L’ERS e i Comuni possono attribuire all’Agenzia altri compiti che esulano dal campo d’applicazione della legge, assicurandone il finanziamento.
[10] Lett. modificata dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.
[11] 1 La convenzione di sussidiamento definisce i compiti e gli obiettivi del l’Agenzia nell’applicazione della legge, l’entità e le modalità di finanziamento nonché i criteri di valutazione del raggiungimento degli obiettivi.
2 La validità della convenzione coincide con il periodo di validità del programma d’attuazione e della convenzione di programma.
3 Il grado di raggiungimento degli obiettivi è valutato annualmente sulla base di un rapporto di attività che deve essere consegnato al Consiglio di Stato entro il 31 gennaio dell’anno seguente.
[11] Art. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.
1 Il Gruppo strategico è composto da al massimo 12 membri ed è presieduta dal Direttore del Dipartimento delle finanze e dell’economia. [13]
2 Il Consiglio di Stato designa i rappresentanti del Cantone e gli esperti tematici fino ad un massimo di 8 membri. [14]
3 Ciascun ERS è rappresentato dal presidente.
4 L’Ufficio assicura il segretariato. [15]
5 L’Ufficio per lo sviluppo economico (in seguito: Ufficio) assicura il segretariato. [16]
[13] Cpv. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.
[14] Cpv. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.
[15] Cpv. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.
[16] Cpv. modificato dal R 10.5.2011; in vigore dal 13.5.2011 - BU 2011, 287.
[17] Il Consiglio di Stato designa le piattaforme tematiche per il periodo di validità del programma d’attuazione della politica economica regionale e della convenzione di programma, previo avallo del Gruppo strategico per la politica economica regionale.
[17] Art. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.
[18] 1 La commissione consultiva è composta da 8 membri: 4 rappresentanti del gruppo strategico e un rappresentante di ciascuna Agenzia.
2 La commissione consultiva viene nominata dal Consiglio di Stato.
3 L’Ufficio assicura il segretariato.
[18] Art. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113; precedente modifica: BU 2011, 287.
[19] 1 I progetti identificabili con una regione funzionale devono essere presentati all’Ufficio per il tramite della rispettiva Agenzia.
2 Di regola il promotore sottopone un’idea di progetto.
3 I progetti di valenza cantonale, interregionale, intercantonale e transfrontaliera devono venir presentati direttamente all’Ufficio .
4 I progetti presentati nell’ambito del programma operativo della cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera sottostanno agli accordi e alle modalità d’attuazione definite con le regioni e province italiane e gli altri cantoni svizzeri partecipanti.
[19] Art. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113; precedente modifica: BU 2011, 287.
1 I promotori di progetto possono avvalersi dei servizi delle Agenzie per l’accompagnamento e il sostegno
a) nei contatti con i Comuni e l’Ufficio;
b) nell’elaborazione dello studio di fattibilità;
c) nell’approfondimento dei diversi aspetti del progetto, compreso il piano degli affari;
d) nella messa a punto del progetto definitivo;
e) nell’allestimento del dossier da presentare all’Ufficio ;
f) nella fase di realizzazione. [21]
2 Le Agenzie possono fatturare ai promotori le prestazioni di servizio fornite in relazione a progetti che esulano dal campo d’applicazione della legge. [22]
3 I progetti presentati nell’ambito del programma operativo della cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera sottostanno agli accordi e alle modalità d’attuazione definite con le regioni e province italiane e gli altri cantoni svizzeri partecipanti.
[21] Cpv. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.
[22] Cpv. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113.
[23] 1 L’Agenzia trasmette i progetti identificabili con una regione funzionale all’Ufficio, con una proposta di aiuto finanziario.
2 Ogni progetto viene valutato tenendo in considerazione i progetti già realizzati, in divenire o in fase di realizzazione.
3 L’Ufficio raccoglie i preavvisi preliminari
a) delle piattaforme tematiche;
b) di eventuali altri uffici cantonali.
4 L’Ufficio verifica la concordanza con gli obiettivi del programma d’attuazione della politica economica regionale, della convenzione di programma e della sostenibilità economica del progetto e formula una proposta di aiuto finanziario .
[23] Art. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113; precedente modifica: BU 2011, 287.
[24] 1 La commissione consultiva tiene conto dei preavvisi e delle proposte preliminari e si esprime sul sostegno definitivo ad un progetto.
2 La commissione non si esprime sugli studi di base e di fattibilità, che sono decisi direttamente dall’Ufficio, sentita la rispettiva piattaforma tematica.
[24] Art. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113; precedente modifica: BU 2011, 287.
[25] Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore [26] .
[25] Art. modificato dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113; precedente modifica: BU 2011, 287.
[26] Entrata in vigore: 23 aprile 2010 - BU 2010, 155.
-21 … [27]
Pubblicato nel BU 2010 , 155.
[27] Art. abrogati dal R 25.3.2020; in vigore dal 31.3.2020 - BU 2020, 113; precedenti modifiche: BU 2011, 287; BU 2017, 208.