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CH-TI
Art. 2 Legge d’applicazione della legge federale sulla politica regionale Legge d’applicazione della legge federale sulla politica regionale
Art. 2 Legge d’applicazione della legge federale sulla politica regionale
La politica regionale si fonda sui seguenti principi
a) lo sviluppo sostenibile;
b) la sostenibilità economica a medio-lungo termine dei progetti;
c) la partecipazione pubblica e privata al finanziamento dei progetti;
d) il coordinamento delle politiche settoriali;
e) la complementarietà e le sinergie tra centri urbani e periferie;
f) la cooperazione transfrontaliera.
Programma d’attuazione della politica economica regionale e Convenzione di programma [1]
[1] Nota marginale modificata dalla L 11.12.2019; in vigore dal 21.2.2020 - BU 2020, 46.