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Art. 2 Decreto legislativo concernente il rilascio di una garanzia da parte del Cantone a favore di BancaStato per la concessione di crediti a favore di nuove iniziative e progetti da stanziare a sostegno delle piccole e medie imprese Decreto legislativo concernente il rilascio di una garanzia da parte del Cantone a favore di BancaStato per la concessione di crediti a favore di nuove iniziative e progetti da stanziare a sostegno delle piccole e medie imprese

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Art. 2 Decreto legislativo concernente il rilascio di una garanzia da parte del Cantone a favore di BancaStato per la concessione di crediti a favore di nuove iniziative e progetti da stanziare a sostegno delle piccole e medie imprese

1 La copertura della fideiussione solidale è garantita dal fondo di accantonamento per perdite su creditori e fideiussioni, iscritto a bilancio dello Stato.

2 Le perdite derivanti dalla linea di credito complessiva istituita da BancaStato, limitatamente alla quota coperta dalla fideiussione dello Stato, sono a carico del fondo di accantonamento per perdite su crediti e fideiussioni.

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