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Decreto legislativo concernente il rilascio di una garanzia da parte del Cantone a favore di BancaStato per la concessione di crediti a favore di nuove iniziative e progetti da stanziare a sostegno delle piccole e medie imprese

3 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Testo normativo (3 Articoli)

1 A garanzia della linea di credito complessiva di 20 milioni di franchi messa a disposizione dalla Banca dello Stato del Cantone Ticino (in seguito BancaStato) per la concessione di crediti a favore di piccole e medie imprese ticinesi votate all’esportazione che intendono investire in nuove iniziative e in nuovi progetti, lo Stato rilascia a favore della stessa una fideiussione solidale a copertura di eventuali perdite subite nell’ambito della linea di credito.

2 La garanzia dello Stato è pari a un terzo di ogni singolo credito erogato da BancaStato nell’ambito della linea di credito; l’importo complessivo delle garanzie rilasciate dallo Stato può raggiungere al massimo 6.67 milioni di franchi.

3 La garanzia dello Stato è concessa per crediti erogati da BancaStato nel corso di un periodo di dodici mesi; tenuto conto dell’evoluzione economica e nei limiti dell’importo complessivo di cui al cpv. 2, il Consiglio di Stato, in accordo con BancaStato, può estendere questo periodo al massimo per altri dodici mesi.

4 Ogni fideiussione solidale rilasciata dallo Stato a favore di BancaStato ha una durata minima di cinque anni, rinnovabile per cinque anni al massimo.

5 BancaStato è responsabile della gestione della linea di credito complessiva come pure della definizione della procedura di presentazione delle richieste e dei criteri di valutazione dei progetti. Essa è tenuta inoltre ad informare regolarmente il Consiglio di Stato sull’utilizzo del credito.

1 La copertura della fideiussione solidale è garantita dal fondo di accantonamento per perdite su creditori e fideiussioni, iscritto a bilancio dello Stato.

2 Le perdite derivanti dalla linea di credito complessiva istituita da BancaStato, limitatamente alla quota coperta dalla fideiussione dello Stato, sono a carico del fondo di accantonamento per perdite su crediti e fideiussioni.

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