Art. 2 Decreto esecutivo concernente i criteri salariali Decreto esecutivo concernente i criteri salariali
Art. 2 Decreto esecutivo concernente i criteri salariali
[3] 1 L’Ufficio per lo sviluppo economico entra nel merito di richieste di sostegno ai sensi della LInn se la parte richiedente dimostra che almeno il 60% dei propri dipendenti, fatta eccezione per gli apprendisti, percepisce un salario orario di base di almeno 32 franchi e che rispetta la parità salariale secondo i metodi conformi al diritto. Per le aziende del primario e le aziende industriali assoggettate dall’autorità cantonale alla legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964 ai sensi dell’articolo 5, il salario orario di base al di sopra del quale almeno il 60% dei propri dipendenti deve essere retribuito è pari a 24 franchi. Per le aziende agricole secondo l’articolo 6 dell’ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda del 7 dicembre 1998, il salario orario di base al di sopra del quale almeno il 60% dei propri dipendenti deve essere retribuito corrisponde alla soglia minima fissata dalla legge sul salario minimo dell’11 dicembre 2019 per l’anno in cui la richiesta è stata depositata. Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità
– 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza;
– 3.6% per 9 giorni festivi.
2 I salari dei proprietari-dipendenti vengono esclusi dal calcolo di cui al capoverso 1 qualora si rivelino essere manifestamente superiori o inferiori ai salari d’uso.
[3] Art. modificato dal DE 7.7.2021; in vigore dal 9.7.2021 - BU 2021, 209; precedenti modifiche: BU 2019, 251; BU 2020, 248.