Art. 4 RLInn Regolamento sulla legge per l’innovazione economica (RLInn)
Art. 4 RLInn
I seguenti compiti sono delegati all’Ufficio dell’amministrazione e del controlling
a) erogare i fondi per le misure e le altre decisioni ai sensi della LInn; [19]
b) monitorare i progetti e il rispetto delle condizioni d’accesso;
c) istruire le pratiche per la restituzione dei sussidi concessi; [20]
d) comminare le sanzioni previste per infrazioni all’art. 20 cpv. 1 LInn per tutti i casi non previsti all’art. 3 lett. k); [21]
e) gestire una banca dati dei progetti sostenuti;
f) raccogliere tutti i dati necessari per il monitoraggio della Linn;
g) riscuotere la tassa amministrativa di apertura incarto; [22]
h) applicare e riscuotere le tasse di richiamo e di monitoraggio. [23]
Campo di applicazione (art. 4 LInn)
[19] Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
[20] Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
[21] Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
[22] Lett. introdotta dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 42.
[23] Lett. introdotta dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 42.