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Art. 4 RLInn Regolamento sulla legge per l’innovazione economica (RLInn)

RLInn
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Art. 4 RLInn

I seguenti compiti sono delegati all’Ufficio dell’amministrazione e del controlling

a) erogare i fondi per le misure e le altre decisioni ai sensi della LInn; [19]

b) monitorare i progetti e il rispetto delle condizioni d’accesso;

c) istruire le pratiche per la restituzione dei sussidi concessi; [20]

d) comminare le sanzioni previste per infrazioni all’art. 20 cpv. 1 LInn per tutti i casi non previsti all’art. 3 lett. k); [21]

e) gestire una banca dati dei progetti sostenuti;

f) raccogliere tutti i dati necessari per il monitoraggio della Linn;

g) riscuotere la tassa amministrativa di apertura incarto; [22]

h) applicare e riscuotere le tasse di richiamo e di monitoraggio. [23]

Campo di applicazione (art. 4 LInn)

[19] Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

[20] Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

[21] Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

[22] Lett. introdotta dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 42.

[23] Lett. introdotta dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 42.

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