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Art. 2 RLInn Regolamento sulla legge per l’innovazione economica (RLInn)

RLInn
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Art. 2 RLInn

I seguenti compiti sono delegati alla Divisione dell’economia

a) definire le modalità di collaborazione con la società di fideiussione CF Sud; [7]

b) stipulare il contratto di prestazione con Switzerland Global Enterprise;

c) stipulare contratti con associazioni economiche e istituti universitari per il raggiungimento degli obiettivi della legge nei limiti fissati dall’art. 16 cpv. 3 LInn;

d) decidere questioni di natura finanziaria relative alle lett. a), b) e c). [8]

[7] Lett. modificata dal R 6.3.2024; in vigore dal 8.3.2024 - BU 2024, 71.

[8] Lett. introdotta dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.

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