Regolamento sulla legge per l’innovazione economica (RLInn) (RLINN)
Indice delle disposizioni (21)
Testo normativo (21 Articoli)
1 I seguenti compiti sono di competenza del Consiglio di Stato
a) fissare i criteri d’accesso tramite decreto esecutivo;
b) nominare la Commissione consultiva;
c) aderire all’ente responsabile a livello cantonale del parco svizzero dell’innovazione e ad altri enti ai quali affidare le attività di marketing territoriale e designarne i rappresentanti cantonali ; [1]
d) elaborare, coordinandosi con le associazioni economiche e gli istituti universitari, un programma di promozione dell’innovazione, da sottoporre al Gran Consiglio in occasione del rinnovo del credito quadro;
e) aderire a enti aventi scopo conforme ai sensi dell’art. 13 LInn e designarne i rappresentanti cantonali; [2]
f) decidere questioni di natura finanziaria relative alle lett. b), c) ed e) e in merito alla realizzazione delle misure di cui all’art. 12 cpv. 2, 3 e 4 LInn ; [3]
g) la lista delle aziende beneficiarie è pubblicata nel rendiconto annuale; [4]
h) decidere l’assegnazione di mandati ad esperti esterni per la valutazione periodica della legge; [5]
l) applicare una tassa amministrativa di apertura incarto. [6]
2 Restano riservate le competenze comunali.
[1] Lett. modificata dal R 6.3.2024; in vigore dal 8.3.2024 - BU 2024, 71; precedente modifica: BU 2019, 252.
[2] Lett. introdotta dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
[3] Lett. modificata dal R 6.3.2024; in vigore dal 8.3.2024 - BU 2024, 71; precedente modifica: BU 2019, 252.
[4] Lett. introdotta dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
[5] Lett. introdotta dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
[6] Lett. introdotta dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 42.
I seguenti compiti sono delegati alla Divisione dell’economia
a) definire le modalità di collaborazione con la società di fideiussione CF Sud; [7]
b) stipulare il contratto di prestazione con Switzerland Global Enterprise;
c) stipulare contratti con associazioni economiche e istituti universitari per il raggiungimento degli obiettivi della legge nei limiti fissati dall’art. 16 cpv. 3 LInn;
d) decidere questioni di natura finanziaria relative alle lett. a), b) e c). [8]
[7] Lett. modificata dal R 6.3.2024; in vigore dal 8.3.2024 - BU 2024, 71.
[8] Lett. introdotta dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
I seguenti compiti sono delegati all’Ufficio per lo sviluppo economico
a) definire tramite direttive le procedure e condizioni d’applicazione delle varie misure;
b) valutare il rispetto dei criteri d’accesso definiti tramite decreto esecutivo; [9]
c) gestire il processo di valutazione delle misure e istruire il relativo incarto; [10]
d) autorizzare l’inizio anticipato degli investimenti, impregiudicata la decisione di accordare il sussidio richiesto; [11]
e) decidere tutte le misure previste dalla legge; [12]
f) rilasciare l’autorizzazione per l’agevolazione fiscale comunale;
g) svolgere direttamente o indirettamente attività di marketing territoriale ai sensi dell’art. 14 LInn stanziandone i fondi necessari; [13]
h) redigere un rapporto sull’utilizzo delle misure, avvalendosi se del caso di enti esterni; [14]
i) concedere, sentita la Commissione consultiva, proroghe al termine degli investimenti; [15]
j) approvare modifiche sostanziali di progetti sussidiati, previo preavviso della Commissione consultiva; [16]
k) revocare sussidi nel caso di modifiche sostanziali di progetti sussidiati giudicate non conformi; [17]
l) applicare una tassa amministrativa di apertura incarto. [18]
[9] Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
[10] Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
[11] Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
[12] Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
[13] Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
[14] Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
[15] Lett. introdotta dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
[16] Lett. introdotta dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
[17] Lett. introdotta dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
[18] Lett. introdotta dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 42.
I seguenti compiti sono delegati all’Ufficio dell’amministrazione e del controlling
a) erogare i fondi per le misure e le altre decisioni ai sensi della LInn; [19]
b) monitorare i progetti e il rispetto delle condizioni d’accesso;
c) istruire le pratiche per la restituzione dei sussidi concessi; [20]
d) comminare le sanzioni previste per infrazioni all’art. 20 cpv. 1 LInn per tutti i casi non previsti all’art. 3 lett. k); [21]
e) gestire una banca dati dei progetti sostenuti;
f) raccogliere tutti i dati necessari per il monitoraggio della Linn;
g) riscuotere la tassa amministrativa di apertura incarto; [22]
h) applicare e riscuotere le tasse di richiamo e di monitoraggio. [23]
Campo di applicazione (art. 4 LInn)
[19] Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
[20] Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
[21] Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
[22] Lett. introdotta dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 42.
[23] Lett. introdotta dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 42.
1 Per le start-up, le direttive stabiliscono eventuali restrizioni alle singole misure. [24]
2 Progetti di autoimprenditorialità non rientrano nel campo di applicazione della LInn.
Aziende beneficiarie (art. 5 LInn)
[24] Cpv. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
1 Le aziende del terziario avanzato devono soddisfare cumulativamente almeno le seguenti caratteristiche
a) operare in settori ad alto valore aggiunto;
b) impiegare in prevalenza manodopera altamente qualificata;
c) svolgere internamente attività nell’ambito della ricerca e dello sviluppo tramite figure professionali tecniche specializzate;
d) realizzare una parte preponderante del fatturato al di fuori del Cantone. [25]
2 Il capofila del consorzio di cui all’art. 5 cpv. 3 LInn deve garantire che l’implementazione del progetto e gli investimenti relativi siano realizzati nel Cantone.
Criteri di ammissibilità (art. 6 LInn)
[25] Cpv. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
1 I progetti vengono valutati in tre fasi
a) verifica preliminare del rispetto dei criteri d’accesso determinati con decreto esecutivo e dell’idoneità dell’azienda; [26]
b) valutazione del grado innovativo e della sostenibilità economica del progetto;
c) analisi delle ricadute a livello territoriale.
2 Le misure previste dall’art. 7 cpv. 1 lett. a) LInn, limitatamente a progetti di start-up, dall’art. 7 cpv. 1 lett. b) LInn, limitatamente ai mandati a centri di ricerca, come pure dagli art. 7 cpv. 1 lett. c) e 9 LInn, sono valutate con procedura agevolata che comprende: [27]
a) verifica preliminare del rispetto dei criteri d’accesso determinati con decreto esecutivo e dell’idoneità dell’azienda; [28]
b) verifica della conformità della richiesta. [29]
3 Le ricadute a livello territoriale sono valutate in base ai seguenti aspetti
a) struttura del personale;
b) gettito fiscale;
c) responsabilità sociale;
d) reti di collaborazione;
e) localizzazione geografica, con particolare attenzione alle regioni periferiche.
4 I sussidi concessi non devono creare distorsioni di mercato o condizioni di concorrenza sleale. [30]
[26] Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
[27] Frase introduttiva modificata dal R 22.10.2025; in vigore dal 24.10.2025 - BU 2025, 214.
[28] Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
[29] Cpv. modificato dal R 11.7.2017; in vigore dal 14.7.2017 - BU 2017, 212.
[30] Cpv. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
1 Possono beneficiare dei sussidi previsti all’art. 7 LInn aziende con reparti che svolgono attività di ricerca e sviluppo. [31]
2 I costi interni di ricerca e sviluppo vanno contabilizzati in maniera separata.
3 I costi di riqualifica del personale ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 lett. d) LInn vengono considerati unicamente se sono correlati ad altri investimenti in ricerca e sviluppo ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 lett. a), b) o c) LInn.
4 I sussidi di cui all’art. 7 cpv. 1 lett. a) e c) LInn possono essere di natura forfettaria. [32]
5I sussidi di cui all’art. 7 cpv. 1 lett. c) LInn possono essere erogati alla firma di un contratto di ricerca e vengono giustificati a conclusione del progetto. [33]
Investimenti materiali (art. 8 LInn)
[31] Cpv. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
[32] Cpv. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
[33] Cpv. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
1 Sono investimenti materiali quelli attivati a bilancio e ammortizzati in più anni, ad esclusione di quelli immobiliari.
2 Sono computabili esclusivamente gli investimenti realizzati nel Cantone.
3 Il sussidio non può essere erogato prima di aver sostenuto i costi degli investimenti. [34]
Internazionalizzazione (art. 9 LInn)
[34] Cpv. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
1 I sussidi di cui all’art. 9 LInn possono essere di natura forfettaria. [35]
2I sussidi possono essere concessi anche ad associazioni di categoria o consorzi di aziende con almeno 5 partecipanti. [36]
3 … [37]
Agevolazioni fiscali cantonali (art. 11 LInn)
[35] Cpv. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
[36] Cpv. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
[37] Cpv. abrogato dal R 22.10.2025; in vigore dal 24.10.2025 - BU 2025, 214.
1 Sono considerate nuove
a) le aziende che, al momento della richiesta d’agevolazione, sono iscritte da meno di un anno nel registro dei contribuenti del Cantone;
b) le aziende che operano un cambiamento essenziale dell’attività, in particolare se, entro un massimo di 3 anni, effettuano dei sostanziali cambiamenti nella composizione della cifra d’affari, dei costi di gestione e nelle qualifiche del personale.
2 L’importo esentato sarà computato sulle imposte dell’azienda entro la fine del periodo agevolato, pena la decadenza della parte di agevolazione non usufruita.
3 Il limite massimo d’importo esentato non può superare un milione di franchi per tutta la durata del periodo esentato.
4 L’azienda è tenuta a restituire il totale dell’importo esentato qualora dovesse abbandonare il territorio cantonale entro 5 anni dal termine dell’agevolazione.
5 Le aziende che beneficiano dell’agevolazione fiscale sono soggette alla procedura di tassazione secondo la legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT). [38]
6 L’agevolazione fiscale può essere concessa solo previo preavviso favorevole della Divisione delle contribuzioni e della Divisione delle risorse.
7 Nella concessione dell’agevolazione fiscale sono da considerare gli effetti sulla perequazione finanziaria intercantonale.
Agevolazioni fiscali comunali (art. 11 LInn)
[38] Cpv. modificato dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 42.
1 La richiesta di agevolazione comunale soggiace alle procedure che regolano la concessione di un’agevolazione cantonale.
2 L’Ufficio per lo sviluppo economico richiede il preavviso della Sezione degli enti locali, per verificare l’incidenza della misura sulle finanze comunali e sul fondo di compensazione.
[39] 1 I contributi di cui all’art. 12 cpv. 4 lett. a) e b) LInn sono concessi su presentazione da parte dell'ente responsabile di un piano strategico e finanziario per il periodo quadro, comprensivo di una stima delle necessità di copertura finanziaria da parte dei centri di competenza.
2 I contributi di cui all’art. 12 cpv. 4 lett. c) LInn sono concessi separatamente, previa richiesta dell’ente responsabile.
3 L’Ufficio per lo sviluppo economico può accordare sussidi per la concessione di premi a favore di iniziative imprenditoriali innovative ai sensi dell’art. 13 LInn solo se coerenti e complementari all’offerta del sistema regionale dell’innovazione.
[39] Art. modificato dal R 6.3.2024; in vigore dal 8.3.2024 - BU 2024, 71; precedente modifica: BU 2019, 252.
[40] 1 Per ogni misura, la procedura e le condizioni, compresa la computabilità delle spese, sono definite tramite direttive.
2 Salvo le eccezioni previste dalle direttive, la richiesta di sussidio deve essere presentata prima dell’esecuzione o della delibera degli investimenti. Sono segnatamente determinanti ordini, contratti, inizio lavori, forniture, prestazioni di servizio, pagamenti di anticipi e altri fatti che generano obblighi in capo al richiedente dei sussidi.
3 L’inizio anticipato degli investimenti per le misure previste dagli art. 7 e 8 LInn deve essere preventivamente autorizzato, impregiudicata la decisione di accordare il sussidio richiesto.
4 Ogni modifica di un progetto sussidiato deve essere tempestivamente comunicata all’Ufficio per lo sviluppo economico, il quale richiede un preavviso alla Commissione consultiva, riservati mutamenti di dettaglio.
5 Modifiche sostanziali di progetti sussidiati, se ritenute conformi, sono approvate tramite decisione.
6 La durata massima per terminare un investimento è di 3 anni a partire dalla data di concessione del sussidio. Di regola non sono accordate proroghe al termine fissato.
7 L’Ufficio per lo sviluppo economico, nella valutazione dell’incarto, può avvalersi del supporto di enti esterni.
Commissione consultiva (art. 18 LInn)
[40] Art. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
1 La Commissione consultiva per l’innovazione economica ha i seguenti compiti
a) valutazione del grado d’innovazione di un progetto;
b) ponderazione del sussidio in base alle ricadute sul territorio; [41]
c) approvazione di modifiche rilevanti di progetti già sussidiati; [42]
d) approvazione di proroghe per terminare gli investimenti. [43]
2 La Commissione consultiva preavvisa le modifiche alle direttive d’applicazione della LInn. [44]
3 La Commissione consultiva è composta al massimo da 11 membri ed è presieduta dal direttore della Divisione dell’economia.
Norme particolari (art. 19 LInn)
[41] Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
[42] Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
[43] Lett. modificata dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
[44] Cpv. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
[45] 1 L’azienda è tenuta a notificare tramite autocertificazione il rispetto dei criteri di ammissibilità definiti nei decreti esecutivi. [46]
2 Il periodo di monitoraggio è definito nei decreti esecutivi. [47]
3 L’Ufficio dell’amministrazione e del controlling può procedere a campione a una verifica del rispetto dei criteri.
[45] Art. modificato dal R 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 252.
[46] Cpv. modificato dal R 22.10.2025; in vigore dal 24.10.2025 - BU 2025, 214.
[47] Cpv. modificato dal R 22.10.2025; in vigore dal 24.10.2025 - BU 2025, 214.
[49] 1 Per l’apertura dell’incarto, al momento della decisione viene prelevata una tassa di cancelleria di 200 franchi per le misure dirette decise con procedura agevolata e di 2'000 franchi per le misure dirette decise con procedura ordinaria.
2 Di principio, la riscossione della tassa può avvenire tramite compensazione al momento dell’erogazione del sussidio.
3 La tassa è applicata per tutte le richieste di sussidio inoltrate a partire dal 1° gennaio 2026.
[49] Art. modificato dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 42.
[50] Qualora l’impresa beneficiaria di sussidio non ottemperi l’obbligo di informazione stabilito dagli articoli 19 LInn e 16 RLInn, nei termini stabiliti dall’autorità competente, le può venire addebitata una tassa di cancelleria di 100 franchi.
[50] Art. modificato dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 42.
[51] 1 All’impresa viene applicata una tassa di 2'000 franchi per ogni anno di monitoraggio in cui risulti che al momento dello stanziamento di uno o più sussidi non ha rispettato tutti i criteri di ammissibilità stabiliti nei decreti esecutivi allora in vigore.
2 Qualora nello stesso anno di monitoraggio il mancato rispetto al momento della decisione sia verificato unicamente per sussidi stanziati con procedura agevolata, la tassa stabilita dal cpv. 1 è ridotta a 500 franchi.
[51] Art. introdotto dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 42.
[53] Il regolamento di applicazione della legge per l’innovazione economica del 28 gennaio 1998 è abrogato.
Entrata in vigore (art. 23 LInn)
[53] Art. introdotto dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 42.
[54] Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente, [55] in concomitanza all’entrata in vigore della legge per l’innovazione economica del 14 dicembre 2015 (LInn).
Pubblicato nel BU 2016 , 85.
[54] Art. introdotto dal R 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 42.
[55] Entrata in vigore: 5 febbraio 2016 - BU 2016, 85.