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Legge per l’innovazione economica (LInn) (LINN)

24 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (24)

Testo normativo (24 Articoli)

LInn

1 La legge stimola e sostiene con inte rventi mirati la competitività e la capacità d’innovazione di aziende private orientate all’esportazione, con grande potenzialità di crescita e che generano rilevanti ricadute economiche. [1]

2 Per rafforzare il tessuto economico cantonale, il Cantone può intraprendere misure di marketing territoriale sistematiche e mirate.

3 La legge rafforza il coordinamento e le sinergie delle leggi settoriali quale elemento centrale di una più ampia politica dell’innovazione, nell’ottica dell’ottimizzazione del sistema regionale d’innovazione.

[1] Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 11.1.2019 - BU 2019, 1.

LInn

La legge si ispira ai principi dello sviluppo sostenibile, dell’uso parsimonioso del suolo e della responsabilità sociale delle imprese.

LInn

1 L’applicazione della legge è di competenza del Consiglio di Stato che, per promuovere l’innovazione, adotta misure che consistono nell’aggiudicazione di commesse pubbliche e nella concessione di sussidi. [2]

2 Il Cantone, le associazioni economiche e gli istituti universitari si coordinano nell’applicazione della legge.

[2] Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 11.1.2019 - BU 2019, 1.

LInn

1 Le misure favoriscono lo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi, in particolare di nuovi prodotti o tecnologie.

2 Le misure previste dalla presente legge sostengono

a) la creazione e lo sviluppo di nuove aziende;

b) la crescita e il consolidamento di aziende esistenti;

c) i processi di trasmissione aziendale;

d) l’attrazione di aziende provenienti dall’estero.

LInn

1 Sono considerate aziende ai sensi della presente legge

a) aziende industriali;

b) aziende del terziario avanzato;

c) aziende del settore primario. [3]

2 Possono beneficiare delle misure le aziende con stabilimenti d’impresa nel Cantone.

3 Le misure possono essere concesse per lo sviluppo di un progetto promosso da una singola azienda o da un consorzio di aziende, il cui capofila deve avere sede nel Cantone. [4]

[3] Lett. introdotta dalla L 26.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 247.

[4] Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 11.1.2019 - BU 2019, 1.

LInn

1 Nel valutare l’opportunità di applicare le misure per i singoli progetti e nel commisurare l’intensità degli incentivi si considera, oltre al contenuto innovativo, l’idoneità del richiedente, la validità del progetto a livello aziendale e l’impatto complessivo di un investimento sul tessuto economico cantonale. Le misure possono essere erogate unicamente se è comprovato il rispetto della parità salariale fra donna e uomo. [5]

1bis L’autorità competente che, nell’esercizio delle sue funzioni, ha notizia di informazioni false, inesatte o incomplete fornite dal richiedente, oppure di infrazioni perseguibili dal diritto penale o fiscale direttamente o indirettamente riconducibili al richiedente, può sospendere l’esame della richiesta o, nei casi accertati, negare l’applicazione delle misure. [6]

2 Il Consiglio di Stato fissa mediante decreto esecutivo le soglie salariali e le relative percentuali minime come pure altri criteri che autorizzano l’entrata in materia sulle richieste, la concessione e l’erogazione di sussidi relativamente alle misure dirette previste al capitolo secondo. [7]

3 Modifiche dei criteri di ammissibilità meno restrittive adottate dal Consiglio di Stato possono essere applicate retroattivamente alle decisioni già cresciute in giudicato, il cui periodo di monitoraggio non è ancora concluso. [8]

4 Per le aziende del settore primario, le disposizioni di cui ai cpv. 1 e 2 del presente articolo sono definite separatamente tenendo conto delle particolarità del settore. [9]

[5] Cpv. modificato dalla L 26.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 247.

[6] Cpv. introdotto dalla L 26.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 247.

[7] Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 11.1.2019 - BU 2019, 1.

[8] Cpv. introdotto dalla L 26.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 247.

[9] Cpv. introdotto dalla L 26.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 247.

LInn

[10] 1 Investimenti di natura prevalentemente immateriale possono essere incentivati con sussidi per

a) acquistare servizi di consulenza legati all’innovazione e allo sviluppo del progetto aziendale;

b) sostenere costi di attività di ricerca e sviluppo, prototipazione e validazione di nuovi prodotti;

c) coprire i costi di preparazione e partecipazione a programmi di ricerca applicata nazionali o internazionali;

d) finanziare costi di formazione e riqualifica del personale.

2 Le misure sono cumulative, ma ogni progetto può beneficiare di un unico sussidio il cui importo massimo non può superare il 30% del costo complessivo.

[10] Art. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 11.1.2019 - BU 2019, 1.

LInn

[11] 1 Investimenti di natura prevalentemente materiale possono essere sostenuti con sussidi per

a) realizzare nuovi prodotti;

b) introdurre innovazioni rilevanti nel processo produttivo;

c) indirizzare l’attività in settori emergenti o verso nuovi mercati, determinanti per garantire lo sviluppo aziendale.

2 Il sussidio è fissato di regola dal 15% al 30% dell’importo computabile degli investimenti innovativi.

3 Non sono sussidiati investimenti volti unicamente ad aumentare la capacità produttiva o che rappresentano una sostituzione di macchinari di produzione e attrezzature di laboratorio già presenti in azienda, così come l’acquisto di terreni e immobili o la loro ristrutturazione.

[11] Art. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 11.1.2019 - BU 2019, 1.

LInn

[12] Per promuovere l’internazionalizzazione delle aziende, il Cantone può concedere sussidi per la partecipazione a fiere specialistiche, ricerche di mercato, consulenze per partecipazione a gare d’appalto internazionale o altre misure mirate.

[12] Art. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 11.1.2019 - BU 2019, 1.

LInn

… [13]

[13] Art. abrogato dalla L 26.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 247.

LInn

1 Il Cantone può concedere alle nuove aziende agevolazioni per le imposte cantonali sull’utile e sul capitale, di regola per un massimo di 5 anni, e fino all’esonero completo. In casi eccezionali, l’agevolazione può estendersi per un periodo massimo di 10 anni. Un cambiamento essenziale dell’attività aziendale può essere equiparato alla costituzione di una nuova azienda.

2 La concessione di un’agevolazione fiscale deve prevedere un limite massimo del mancato introito fiscale.

3 Il Comune può concedere alle aziende agevolazioni per le imposte comunali, previa autorizzazione del Consiglio di Stato.

4 L’autorizzazione non è necessaria se il Cantone ha concesso un’uguale o maggiore agevolazione per le imposte cantonali.

LInn

1 Il Cantone può stanziare un credito quadro dedicato al sostegno di start-up innovative.

2 Il Cantone può aderire all’ente responsabile a livello cantonale del parco svizzero dell’innovazione e partecipare al suo finanziamento. [14]

3 L'ente di cui al capoverso 2 è senza scopo di lucro e si basa su un partenariato a lungo termine tra Cantone, aziende e scuole universitarie ed è orientato al rafforzamento della capacità innovativa e all'insediamento di nuove aziende. [15]

4 Il Cantone può sostenere la realizzazione del parco dell’innovazione mediante

a) contributi a fondo perso a copertura dei costi dell’ente responsabile di cui al capoverso 2;

b) contributi a fondo perso a copertura parziale degli investimenti e degli oneri per l’esercizio dei centri di competenza, a condizione che le imprese vi partecipino almeno in forma paritaria;

c) contributi a fondo perso a copertura (parziale o totale) dei costi d’interesse e degli ammortamenti finanziari a carico dei comuni proprietari degli edifici e delle infrastrutture che ospitano, senza scopo di lucro, i centri di competenza. [16]

[14] Cpv. modificato dalla L 11.12.2023; in vigore dal 16.2.2024 - BU 2024, 32.

[15] Cpv. introdotto dalla L 11.12.2023; in vigore dal 16.2.2024 - BU 2024, 32.

[16] Cpv. introdotto dalla L 11.12.2023; in vigore dal 16.2.2024 - BU 2024, 32.

LInn

[17] 1 Per sensibilizzare e informare le aziende, possono essere adottate misure per eventi, pubblicazioni, premi o altre iniziative riguardanti la politica dell’innovazione, compresa l’adesione e il finanziamento di enti aventi scopo conforme.

2 I sussidi sono di natura forfettaria.

[17] Art. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 11.1.2019 - BU 2019, 1.

LInn

[18] 1 Il Cantone può intraprendere misure di marketing territoriale, in particolare di comunicazione, pubbliche relazioni, sviluppo di reti e di contatti con potenziali investitori internazionali. [19]

2 Le misure di marketing sono volte a favorire l’insediamento di attività in grado di generare un elevato valore aggiunto per il territorio.

3 Il Cantone può aderire a enti ai quali affidare le attività di marketing e partecipare al loro finanziamento.

4 Il Cantone può partecipare al finanziamento dell’ente di marketing territoriale preposto a livello nazionale.

[18] Art. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 11.1.2019 - BU 2019, 1.

[19] Cpv. modificato dalla L 26.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 247.

LInn

1 Le misure previste dalla legge agli art. 7, 8, 9, 11, 12 e i premi di cui all’art. 13 sono finanziati mediante uno o più crediti quadro, stanziati dal Gran Consiglio con decreto legislativo. [20]

2 La ripartizione del credito quadro sui singoli anni viene stabilita dal Consiglio di Stato nel piano finanziario degli investimenti.

3 Il Consiglio di Stato informa annualmente il Gran Consiglio, nell’ambito dei consuntivi, circa l’impiego del credito quadro, procedendo anche a una verifica qualitativa delle misure adottate. [21]

[20] Cpv. modificato dalla L 26.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 247; precedente modifica: BU 2019, 1.

[21] Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 11.1.2019 - BU 2019, 1.

LInn

1 Il Consiglio di Stato elabora un programma per la promozione dell’innovazione, identificando in particolare i settori chiave.

2 Il Consiglio di Stato delibera l’importo delle misure alle singole aziende, ai sensi del capitolo secondo della presente legge, nei limiti del credito quadro ripartito sui singoli anni e concede gli sgravi fiscali. [22]

3 Il Consiglio di Stato decide le misure e le spese ai sensi dei capitoli terzo e quarto della presente legge nei limiti previsti dall’art. 27a della legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 (LGF). [23]

[22] Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 11.1.2019 - BU 2019, 1.

[23] Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 11.1.2019 - BU 2019, 1.

LInn

1 Il Consiglio di Stato stabilisce la procedura per l’adozione delle misure previste. [24]

2 Per ogni misura il Consiglio di Stato stabilisce forma, percentuali, ammontare massimo del sussidio, ammontare minimo dell’investimento, numero minimo di dipendenti, condizioni, oneri e le eventuali garanzie richieste al beneficiario . [25]

3 Il sussidio complessivo massimo per progetto ai sensi delle misure dirette di cui al capitolo secondo, compresa l’agevolazione fiscale, è fissato a un milione di franchi.

4 Il Consiglio di Stato può indire bandi di concorso per stimolare la presentazione di progetti che permettano di raggiungere gli obiettivi della presente legge.

[24] Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 11.1.2019 - BU 2019, 1.

[25] Cpv. modificato dalla L 26.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 247; precedente modifica: BU 2019, 1.

LInn

1 Il Consiglio di Stato istituisce una Commissione consultiva e ne stabilisce i compiti.

2 Oltre alla Commissione consultiva, per la valutazione della concessione dei sussidi il Consiglio di Stato può avvalersi della collaborazione di terze parti, segnatamente enti parastatali e privati. [26]

3 Il pagamento di queste terze parti avviene in forma forfettaria. [27]

Obbligo d’informare e assistenza da altre autorità [28]

[26] Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 11.1.2019 - BU 2019, 1.

[27] Cpv. introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 11.1.2019 - BU 2019, 1.

[28] Nota marginale modificata dalla L 19.11.2018; in vigore dal 11.1.2019 - BU 2019, 1.

LInn

1 L’azienda beneficiaria è tenuta a trasmettere agli organi competenti stabiliti dal regolamento, per un periodo massimo di quindici anni, le informazioni specificate nella decisione di adozione della misura . [29]

2 Su richiesta, l’azienda deve autorizzare l’esame dei libri contabili e di altri documenti, come pure autorizzare le banche a fornire i dati corrispondenti alle informazioni richieste.

3 Le autorità amministrative e giudiziarie cantonali nonché i Comuni, anche se vincolati dal segreto d’ufficio o fiscale, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata, le informazioni necessarie per la corretta applicazione della presente legge alle autorità incaricate della sua esecuzione. [30]

[29] Cpv. modificato dalla L 26.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 247; precedente modifica: BU 2019, 1.

[30] Cpv. introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 11.1.2019 - BU 2019, 1.

LInn

1 Il Consiglio di Stato può revocare le misure e ordinarne la restituzione parziale o totale, in particolare qualora

a) siano state fornite informazioni false o inesatte;

b) non siano più adempiuti le condizioni e gli obblighi stabiliti dalla legge e dalla decisione di adozione della misura;

c) siano state accertate infrazioni perseguibili dal diritto penale o fiscale;

d) l’azienda beneficiaria trasferisca fuori Cantone gli impianti, i beni immateriali o le attività oggetto delle misure oppure la sede fiscale, metta in atto altre modalità per ridurre fattori imponibili a danno del fisco cantonale o riduca senza grave motivo il capitale investito;

e) l’azienda non ottemperi l’obbligo di informazione di cui all’art. 19. [31]

2 L’obbligo di restituzione si estingue dopo dieci anni dalla decisione di aiuto.

3 Rimane riservata l’azione penale.

[31] Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 11.1.2019 - BU 2019, 1.

LInn

1 Il Consiglio di Stato gestisce una banca dati sui progetti sostenuti.

2 Il Dipartimento competente rende annualmente pubblica la lista delle aziende beneficiarie delle misure dirette, corredata dal tipo e dall’entità dei vari aiuti. Il Consiglio di Stato disciplina i particolari. [32]

3 Le misure previste dalla legge sono sottoposte a valutazione periodica. Per la valutazione della legge, il Consiglio di Stato può avvalersi della collaborazione di esperti esterni. [33]

[32] Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 11.1.2019 - BU 2019, 1.

[33] Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 11.1.2019 - BU 2019, 1.

LInn

[34] Per quanto non previsto nella presente legge, sono applicabili le disposizioni di cui al capitolo III della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.

[34] Art. introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 11.1.2019 - BU 2019, 1.

LInn

La legge per l’innovazione economica del 25 giugno 1997 è abrogata.

LInn

1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2 Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore. [35]

Pubblicata nel BU 2016 , 44.

[35] Entrata in vigore: 5 febbraio 2016 - BU 2016, 44.

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