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CH-TI
Art. 7 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi
Art. 7 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi
1 Gli istituti devono operare nel rispetto dei bisogni degli invalidi accolti e dei principi stabiliti all ’ art. 4 della legge.
2 Essi devono disporre di una solida base economica.
3 L ’ amministrazione degli istituti deve gestire, aggiornare e archiviare in modo appropriato la documentazione contabile, le informazioni relative agli utenti ed al proprio personale.