Legislator Giurisprudenza & Legislazione
875.110 CH-TI

Art. 7 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi

Apri la fonte ufficiale Atto completo (43 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 7 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi

1 Gli istituti devono operare nel rispetto dei bisogni degli invalidi accolti e dei principi stabiliti all ’ art. 4 della legge.

2 Essi devono disporre di una solida base economica.

3 L ’ amministrazione degli istituti deve gestire, aggiornare e archiviare in modo appropriato la documentazione contabile, le informazioni relative agli utenti ed al proprio personale.

← Art. 6 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi Art. 8 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →