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Art. 4 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi

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Art. 4 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi

1 La Commissione per l ’ integrazione degli invalidi è composta da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri scelti fra specialisti e persone attive nel settore o con attitudini e competenze adeguate alle tematiche dell ’ integrazione sociale e professionale degli invalidi e da un rappresentante del Dipartimento.

2 Essa può avvalersi della collaborazione di consulenti esterni previo consenso del Dipartimento.

3 Essa è in particolare competente per

a) esprimere il proprio preavviso sulla pianificazione cantonale ai sensi dell ’ art. 2a della legge;

b) fornire al Dipartimento pareri e proposte inerenti all ’ integrazione professionale di invalidi da parte di enti pubblici o privati;

c) proporre orientamenti di politica sociale e mandati di ricerca in favore di invalidi;

d) esprimere il proprio giudizio in merito a modifiche di legge e del presente regolamento.

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