Art. 4 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi
Art. 4 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi
1 La Commissione per l ’ integrazione degli invalidi è composta da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri scelti fra specialisti e persone attive nel settore o con attitudini e competenze adeguate alle tematiche dell ’ integrazione sociale e professionale degli invalidi e da un rappresentante del Dipartimento.
2 Essa può avvalersi della collaborazione di consulenti esterni previo consenso del Dipartimento.
3 Essa è in particolare competente per
a) esprimere il proprio preavviso sulla pianificazione cantonale ai sensi dell ’ art. 2a della legge;
b) fornire al Dipartimento pareri e proposte inerenti all ’ integrazione professionale di invalidi da parte di enti pubblici o privati;
c) proporre orientamenti di politica sociale e mandati di ricerca in favore di invalidi;
d) esprimere il proprio giudizio in merito a modifiche di legge e del presente regolamento.