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Art. 39 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi

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Art. 39 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi

1 Il contributo fisso è stabilito annualmente a preventivo mediante decisione dell’Ufficio, esso può essere versato a rate.

2 La decisione stabilisce le condizioni, gli obiettivi quantitativi e qualitativi inerenti al contributo fisso.

3 Il contributo può essere ridotto a consuntivo se le condizioni e gli obiettivi specificati nella decisione non sono stati rispettati o raggiunti.

B. Partecipazione finanziaria per i collo camenti

in istituti ricono sciuti in altri cantoni

(art. 8 lett. c) legge)

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