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CH-TI
Art. 39 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi
Art. 39 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi
1 Il contributo fisso è stabilito annualmente a preventivo mediante decisione dell’Ufficio, esso può essere versato a rate.
2 La decisione stabilisce le condizioni, gli obiettivi quantitativi e qualitativi inerenti al contributo fisso.
3 Il contributo può essere ridotto a consuntivo se le condizioni e gli obiettivi specificati nella decisione non sono stati rispettati o raggiunti.
B. Partecipazione finanziaria per i collo camenti
in istituti ricono sciuti in altri cantoni
(art. 8 lett. c) legge)