Legislator Giurisprudenza & Legislazione
875.110 CH-TI

Art. 3 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi

Apri la fonte ufficiale Atto completo (43 Articoli) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 3 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi

L ’ Ufficio degli invalidi è competente per

a) esercitare la vigilanza sugli istituti autorizzati e sull ’ applicazione dei provvedimenti previsti dalla legge;

b) promuovere la realizzazione degli obiettivi della pianificazione cantonale, l ’ esecuzione e la qualità dei provvedimenti d ’ integrazione degli invalidi;

c) decidere il contributo per i provvedimenti particolari ai sensi degli art. 8 e 15a della legge.

← Art. 2 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi Art. 4 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi →

Ti chiedi come si applica questa disposizione alla tua fattispecie?

Analizza questa norma insieme alla giurisprudenza, ai commentari e alle disposizioni correlate in Legislator AI.

Apri in Legislator →