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CH-TI
Art. 3 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi
Art. 3 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi
L ’ Ufficio degli invalidi è competente per
a) esercitare la vigilanza sugli istituti autorizzati e sull ’ applicazione dei provvedimenti previsti dalla legge;
b) promuovere la realizzazione degli obiettivi della pianificazione cantonale, l ’ esecuzione e la qualità dei provvedimenti d ’ integrazione degli invalidi;
c) decidere il contributo per i provvedimenti particolari ai sensi degli art. 8 e 15a della legge.