Art. 2 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi
Art. 2 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi
La Divisione è competente per
a) rilevare i bisogni esistenti, prospettare l ’ offerta e l ’ ordine di priorità degli interventi ai sensi dell ’ art. 2a della legge;
b) definire le prestazioni negoziate con i contratti di prestazione;
c) emanare le direttive inerenti all ’ esecuzione dei provvedimenti previsti dalla legge;
d) decidere il sussidio per gli investimenti ai sensi dell ’ art. 12 della legge fino ad un massimo di fr. 200 ’ 000 .– ;
e) stipulare i contratti di prestazione ai sensi dell ’ art. 13 cpv. 2 della legge;
f) decidere il finanziamento per le spese di esercizio dei servizi di integrazione ai sensi dell ’ art. 14a della legge;
g) elaborare le direttive per la fissazione di tariffe e rette ai sensi dell ’ art. 18 della legge;
h) assicurare la consulenza e curare l ’ informazione sui provvedimenti previsti dalla legge.