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Art. 2 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi

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Art. 2 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi

La Divisione è competente per

a) rilevare i bisogni esistenti, prospettare l ’ offerta e l ’ ordine di priorità degli interventi ai sensi dell ’ art. 2a della legge;

b) definire le prestazioni negoziate con i contratti di prestazione;

c) emanare le direttive inerenti all ’ esecuzione dei provvedimenti previsti dalla legge;

d) decidere il sussidio per gli investimenti ai sensi dell ’ art. 12 della legge fino ad un massimo di fr. 200 ’ 000 .– ;

e) stipulare i contratti di prestazione ai sensi dell ’ art. 13 cpv. 2 della legge;

f) decidere il finanziamento per le spese di esercizio dei servizi di integrazione ai sensi dell ’ art. 14a della legge;

g) elaborare le direttive per la fissazione di tariffe e rette ai sensi dell ’ art. 18 della legge;

h) assicurare la consulenza e curare l ’ informazione sui provvedimenti previsti dalla legge.

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