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Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi

43 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (43)

Art. 1 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi Art. 2 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi Art. 3 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi Art. 4 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi Art. 5 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi Art. 6 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi Art. 7 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi Art. 8 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi Art. 9 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi Art. 10 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi Art. 11 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi Art. 12 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi Art. 13 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi Art. 14 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi Art. 15 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi Art. 16 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi Art. 17 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi Art. 18 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi Art. 19 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi Art. 20 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi Art. 21 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi Art. 22 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi Art. 23 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi Art. 24 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi Art. 25 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi Art. 26 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi Art. 27 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi Art. 28 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi Art. 29 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi Art. 30 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi Art. 31 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi Art. 32 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi Art. 33 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi Art. 34 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi Art. 35 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi Art. 36 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi Art. 37 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi Art. 38 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi Art. 39 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi Art. 40 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi Art. 41 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi Art. 42 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi Art. 43 Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi

Testo normativo (43 Articoli)

1 Il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito: Dipartimento) applica la legge sull ’ integrazione sociale e professionale degli invalidi del 14 marzo 1979 (in seguito: legge) e il presente regolamento; esso si avvale della Divisione dell ’ azione sociale e delle famiglie (in seguito: Divisione) e dell ’ Ufficio degli invalidi (in seguito: Ufficio).

2 Il Dipartimento è in particolare competente per

a) applicare la legge federale sulle istituzioni che promuovono l ’ integrazione degli invalidi (in seguito: LIPIn);

b) coordinare a livello strategico le risorse e le prestazioni in materia di integrazione di invalidi previste dalla legislazione vigente;

c) emanare e revocare le decisioni di autorizzazione d ’ esercizio agli istituti per invalidi (in seguito: istituti) ai sensi dell ’ art. 3c della legge;

d) emanare e revocare le decisioni di riconoscimento degli istituti e degli enti di integrazione ai sensi dell ’ art. 3d della legge.

3 Rimangono riservate le competenze del Consiglio di Stato non espressamente conferite ad altre autorità.

Divisione dell ’ azione sociale e delle famiglie

La Divisione è competente per

a) rilevare i bisogni esistenti, prospettare l ’ offerta e l ’ ordine di priorità degli interventi ai sensi dell ’ art. 2a della legge;

b) definire le prestazioni negoziate con i contratti di prestazione;

c) emanare le direttive inerenti all ’ esecuzione dei provvedimenti previsti dalla legge;

d) decidere il sussidio per gli investimenti ai sensi dell ’ art. 12 della legge fino ad un massimo di fr. 200 ’ 000 .– ;

e) stipulare i contratti di prestazione ai sensi dell ’ art. 13 cpv. 2 della legge;

f) decidere il finanziamento per le spese di esercizio dei servizi di integrazione ai sensi dell ’ art. 14a della legge;

g) elaborare le direttive per la fissazione di tariffe e rette ai sensi dell ’ art. 18 della legge;

h) assicurare la consulenza e curare l ’ informazione sui provvedimenti previsti dalla legge.

L ’ Ufficio degli invalidi è competente per

a) esercitare la vigilanza sugli istituti autorizzati e sull ’ applicazione dei provvedimenti previsti dalla legge;

b) promuovere la realizzazione degli obiettivi della pianificazione cantonale, l ’ esecuzione e la qualità dei provvedimenti d ’ integrazione degli invalidi;

c) decidere il contributo per i provvedimenti particolari ai sensi degli art. 8 e 15a della legge.

1 La Commissione per l ’ integrazione degli invalidi è composta da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri scelti fra specialisti e persone attive nel settore o con attitudini e competenze adeguate alle tematiche dell ’ integrazione sociale e professionale degli invalidi e da un rappresentante del Dipartimento.

2 Essa può avvalersi della collaborazione di consulenti esterni previo consenso del Dipartimento.

3 Essa è in particolare competente per

a) esprimere il proprio preavviso sulla pianificazione cantonale ai sensi dell ’ art. 2a della legge;

b) fornire al Dipartimento pareri e proposte inerenti all ’ integrazione professionale di invalidi da parte di enti pubblici o privati;

c) proporre orientamenti di politica sociale e mandati di ricerca in favore di invalidi;

d) esprimere il proprio giudizio in merito a modifiche di legge e del presente regolamento.

1 La Commissione è convocata dal Presidente o su istanza di almeno tre membri.

2 La durata del mandato della Commissione è stabilita secondo quanto previsto dal Regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.

3 Essa organizza il proprio funzionamento.

1 Gli istituti ai sensi dell ’ art. 3a della legge che accolgono e assistono regolarmente invalidi necessitano di un ’ autorizzazione d ’ esercizio, come previsto all ’ art. 3c della legge.

2 Non soggiacciono all ’ obbligo di autorizzazione

a) le scuole speciali private autorizzate ai sensi della legge sulla pedagogia speciale;

b) le colonie e i campi di vacanza, i centri di tempo libero, riservate le vigenti disposizioni cantonali specifiche;

c) le altre strutture ad uso sociale e collettivo promosse direttamente d agli invalidi che ne fanno uso.

1 Gli istituti devono operare nel rispetto dei bisogni degli invalidi accolti e dei principi stabiliti all ’ art. 4 della legge.

2 Essi devono disporre di una solida base economica.

3 L ’ amministrazione degli istituti deve gestire, aggiornare e archiviare in modo appropriato la documentazione contabile, le informazioni relative agli utenti ed al proprio personale.

1 Gli istituti devono disporre di un concetto contenente le informazioni di base relative all ’ ente gestore, all ’ attività dell ’ istituto, all ’ organizzazione, alle prestazioni erogate, alla regolamentazione dei diritti, dei doveri e delle modalità di interazione e partecipazione delle persone interessate.

2 Il concetto quadro deve essere accessibile a tutte le persone interessate alle attività degli istituti.

1 Gli istituti devono essere integrati nel contesto sociale, culturale ed economico in cui operano.

2 Essi devono in particolare garantire

a) la gestione e l ’ aggiornamento di un piano individuale degli interventi;

b) la corrispondenza tra il piano individuale degli interventi e le prestazioni effettivamente erogate;

c) la possibilità di integrazione sociale e professionale al di fuori dell ’ istituto;

d) la protezione contro gli abusi e i maltrattamenti;

e) la possibilità di ottenere un trasporto conforme ai bisogni dei propri utenti.

3 Gli istituti verificano se gli utenti sono adeguatamente assicurati contro i rischi d ’ infortunio e responsabilità civile e segnalano alle persone interessate eventuali mancanze in tal senso.

Gli istituti devono garantire

a) il rispetto della sfera privata e un comfort adeguato alle esigenze degli utenti;

b) l ’ accessibilità ai locali per i propri utenti;

c) la conformità alle misure di sicurezza e antincendio vigenti;

d) il rispetto delle norme igienico-ambientali vigenti;

e) il rispetto delle norme in materia di conservazione e manipolazione delle derrate alimentari vigenti.

1 Gli istituti devono disporre di personale direttivo, amministrativo, di presa a carico e addetto ai servizi generali in numero sufficiente; essi devono inoltre designare un medico di riferimento per i bisogni dell ’ istituto, degli utenti e del personale.

2 Il personale deve disporre dei requisiti professionali, attitudinali e di esperienza idonei al tipo di funzione svolta; almeno la metà del personale addetto alla presa a carico degli invalidi deve disporre di un titolo riconosciuto a livello federale o cantonale in ambito sociale, educativo, pedagogico o sanitario.

3 L ’ Ufficio può eccezionalmente concedere una deroga a quanto previsto al cpv. 2 nel caso in cui il personale disponga di una formazione inerente al tipo di integrazione professionale offerta dall ’ istituto.

1 Gli istituti devono offrire al personale la possibilità di acquisire, completare e aggiornare la propria formazione.

2 Essi devono assicurare al personale una supervisione regolare.

1 Gli istituti devono inoltrare l ’ istanza di autorizzazione per iscritto al Dipartimento, tramite l ’ Ufficio.

2 La Divisione stabilisce le modalità di presentazione dell ’ istanza, i termini e la documentazione necessaria.

3 L ’ Ufficio assicura la consulenza agli istanti.

1 L ’ Ufficio esamina la documentazione ricevuta per verificare se i requisiti previsti per l ’ ottenimento dell ’ autorizzazione sono soddisfatti; a tale scopo esso può procedere a sopralluoghi, colloqui, richiedere informazioni supplementari agli interessati e a terzi e, se necessario, richiedere perizie da parte di esperti.

2 L ’ autorizzazione d ’ esercizio può essere rilasciata dal Dipartimento a tempo determinato ed essere gravata da oneri e/o condizioni.

3 Gli istituti devono comunicare immediatamente all ’ Ufficio ogni cambiamento inerente ai requisiti di autorizzazione.

1 L ’ Ufficio verifica almeno una volta ogni due anni che le condizioni per il rilascio dell ’ autorizzazione siano ancora adempiute.

2 I funzionari dell ’ Ufficio hanno in ogni tempo, durante l ’ esercizio, accesso agli spazi dove si esercita un ’ attività sottoposta a vigilanza; essi possono inoltre richiedere l ’ accesso alla documentazione inerente a tale attività.

3 Nell ’ ambito della vigilanza l ’ Ufficio può sottoporre la struttura a vigilanza speciale ed emanare provvedimenti.

1 Ogni istituto ai sensi dell ’ art. 3a della legge può essere riconosciuto se adempie cumulativamente ai requisiti posti all ’ art. 3d cpv. 1 della legge e ai seguenti requisiti

a. è gestito da un ente pubblico o privato senza scopo di lucro;

b. ha sede in Svizzera;

c. opera secondo i principi di razionalità ed economicità;

d. accoglie invalidi ai sensi dell ’ art. 3 della legge;

e. offre prestazioni che corrispondono a quanto stabilito nel catalogo dei servizi e delle prestazioni emanato dalla Divisione ai sensi dell ’ art. 2 lett. b) del presente regolamento;

f. garantisce una separazione netta fra la direzione e l ’ ente proprietario;

g. dispone di spazi adeguati allo svolgimento delle attività previste e ai bisogni degli utenti, nel rispetto dei requisiti qualitativi e quantitativi stabiliti dalla Divisione;

h. dispone di un ’ organizzazione che assicura la qualità delle prestazioni erogate, della gestione degli utenti e del personale con un sistema periodicamente certificato in base alle indicazioni della Divisione; gli istituti che ottengono il riconoscimento per la prima volta devono ottenere la certificazione entro tre anni dalla domanda di riconoscimento;

i. nell ’ ammissione degli invalidi garantisce il rispetto di quanto previsto all ’art. 11 della legge.

2 Le case, i centri diurni e i laboratori protetti possono essere riconosciuti se, oltre a soddisfare i requisiti sanciti al cpv. 1 dispongono di un numero minimo di 12 posti.

3 Gli appartamenti protetti possono essere riconosciuti se, oltre a soddisfare i requisiti sanciti al cpv. 1, dipendono per quanto concerne la gestione e la responsabilità giuridica da un ente gestore di una casa, di un laboratorio o di un centro diurno.

4 Altre strutture ad uso sociale e collettivo possono essere riconosciute se, oltre a soddisfare i requisiti sanciti al cpv. 1 sono organizzate sotto forma di locali decentralizzati e dipendono per quanto concerne la gestione e la responsabilità giuridica da un ente gestore di una casa.

5 In presenza di esigenze e situazioni particolari il Dipartimento può eccezionalmente concedere deroghe al soddisfacimento di uno o più requisiti.

1 Gli istituti devono inoltrare l ’ istanza di riconoscimento per iscritto al Dipartimento, tramite l ’ Ufficio.

2 La Divisione stabilisce le modalità di presentazione dell ’ istanza, i termini e la documentazione necessaria.

3 L ’ Ufficio assicura la consulenza agli istanti.

1 Ogni istituto può percepire finanziamenti per prestazioni destinate ad invalidi adulti che soddisfano i seguenti requisiti

a. beneficiano di una rendita ai sensi della l egge federale sull ’ assicurazione per l ’ invalidità (in seguito: LAI) oppure;

b. sono accolti in istituto (pur non beneficiando di una rendita ai sensi della LAI) per progetti individuali d ’ integrazione sociale e/o professionale o di prevenzione, previa autorizzazione da parte dell ’ Ufficio oppure;

c. pur avendo raggiunto l ’ età stabilita per il diritto alla rendita di vecchiaia ai sensi della l egge federale sull ’ assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, possono continuare a soggiornare in istituto previa autorizzazione da parte dell ’ Ufficio.

2 L ’ Ufficio valuta la conformità fra il bisogno individuale e il provvedimento proposto nei casi di cui al cpv. 1 lett. b) e c).

3 Ogni istituto può inoltre percepire finanziamenti per prestazioni destinate a minorenni invalidi che necessitano di provvedimenti educativi e/o sanitari in esternato e/o in internato.

1 Ogni istituto riconosciuto deve garantire il rispetto delle condizioni minime stabilite dalla Divisione per quanto concerne le qualifiche, l ’ effettivo e la retribuzione del personale.

2 Di regola l ’ assunzione del personale deve avvenire tramite la pubblicazione di un bando di concorso pubblicato sul Foglio ufficiale del Canton Ticino.

3 Ogni istituto riconosciuto deve assumere un unico Direttore che disponga della formazione, dell ’ esperienza e delle attitudini necessarie; la nomina del Direttore avviene tramite la pubblicazione di un bando di concorso sul Foglio ufficiale del Canton Ticino, che deve essere preventivamente sottoposto alla Divisione per una verifica dei requisiti.

1 Ogni istituto riconosciuto valuta le richieste di ammissione tenendo conto dell ’ adeguatezza fra la propria offerta e i bisogni individuali dell ’ utente in questione.

2 Ogni nuova ammissione deve avvenire nel rispetto dei criteri stabiliti all ’ art. 11 della legge ed essere segnalata all ’ Ufficio che può valutarne la conformità in base a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.

3 Per urgenze o situazioni particolari ogni istituto può essere tenuto ad accogliere, nel limite delle possibilità logistiche e d ’ adeguatezza della propria offerta, gli invalidi proposti dall ’ Ufficio.

4 I minorenni con bisogni di misure di pedagogia speciale possono essere accolti previa autorizzazione dell ’ Ufficio della pedagogia speciale; per i bisogni sanitari e per l ’ internato l ’ autorizzazione è rilasciata dall ’ Ufficio.

5 Ogni ammissione è possibile unicamente con il consenso dell ’ utente o del suo rappresentante legale.

1 Un utente può essere dimesso se

a) l ’ offerta dell ’ istituto non è più adeguata ai suoi bisogni individuali oppure;

b) tale misura è adottata allo scopo di garantire il rispetto di quanto previsto all ’ art. 11 cpv. 2 della legge oppure;

c) lui stesso o il suo rappresentante legale lo richiedono.

2 Ogni dimissione deve essere corredata di un rapporto d ’ uscita con le principali informazioni inerenti al periodo trascorso nell ’ istituto e, se necessario, da una o più proposte alternative, compatibili con le esigenze dell ’ utente.

3 Ogni dimissione è segnalata all ’ Ufficio che, in caso di controversia, decide sul provvedimento proposto dall ’ istituto.

1 Nella determinazione del sussidio sono riconosciute le seguenti spese

a. costi per la costruzione, la ricostruzione, l ’ ampliamento e l ’ ammodernamento di istituti;

b. costi per l ’ acquisto di immobili e di attrezzature di base ad esclusione dei terreni.

2 Le spese sono riconosciute in base alle direttive settoriali emanate dalla Divisione.

Prima di avviare la procedura di acquisto di immobili o di attrezzature di base, prima di procedere all ’ elaborazione di progetti di costruzione, di ricostruzione, di ampliamento e di ammodernamento di istituti, deve essere trasmessa una domanda preliminare di sussidio

a. per importi fino ad un massimo di fr. 200 ’ 000 .– alla Divisione;

b. per importi superiori a fr. 200 ’ 000 .– al Dipartimento.

Ottenuta l’approvazione della domanda preliminare, l’istituto deve presentare un progetto di massima

a. per importi fino ad un massimo di fr. 200 ’ 000 .– alla Divisione;

b. per importi superiori a fr. 200 ’ 000 .– al Dipartimento.

IV . Progetto definitivo

Ottenuta l’approvazione del progetto di massima, l’istituto deve presentare il progetto definitivo

a. per importi fino ad un massimo di fr. 200 ’ 000 .– alla Divisione;

b. per importi superiori a fr. 200 ’ 000 .– al Dipartimento.

V. Inizio lavori, acquisto di immobili e

L’inizio dei lavori, l’acquisto di immobili e di attrezzature di base sono subordinati all’autorizzazione da parte dell’istanza competente ad emanare la decisione di concessione del sussidio, secondo quanto previsto all’art. 16 della legge.

1 Le istanze previste agli artt. 23, 24 e 25 del presente regolamento devono essere trasmesse per iscritto in duplice copia al Dipartimento, tramite l’Ufficio.

2 La Divisione stabilisce la documentazione necessaria.

3 L ’ Ufficio può procedere a sopralluoghi, colloqui, richiedere informazioni supplementari agli interessati e a terzi e, se necessario, richiedere perizie da parte di esperti; esso assicura inoltre la consulenza agli istanti.

E. Esercizio, acquisto di altre attrezzature

1 Il finanziamento degli istituti riconosciuti avviene attraverso la concessione di un contributo globale, stabilito annualmente in un contratto di prestazione.

2 Per stabilire il contributo globale si prendono in considerazione unicamente le entrate e le uscite funzionali al perseguimento degli scopi previsti dalla legge e dal presente regolamento.

3 Il contributo globale è strutturato in una parte standard e in una individualizzata.

4 La parte standard è calcolata sulla base dei ricavi e dei costi-obiettivo delle prestazioni definiti dalla Divisione per il settore. Essa può essere differenziata per gruppi di istituti paragonabili per dimensioni e per livelli qualitativi delle prestazioni erogate.

5 La parte individualizzata è calcolata sulla base dei costi non standardizzabili e tiene conto di eventuali situazioni particolari di singoli istituti.

1 Per il riconoscimento dei costi del personale il limite massimo è rappresentato da quanto previsto per i dipendenti dello Stato con funzione analoga.

2 Gli interessi ipotecari non possono essere superiori a quanto applicato dalla Banca dello Stato per le ipoteche di 1° grado.

3 Il rimborso di prestiti cantonali, federali o di un debito ipotecario può essere riconosciuto nella percentuale massima stabilita dalla Divisione.

1 Al fine di mantenere un’adeguata correlazione tra sussidio, quantità e qualità delle prestazioni, evitare effetti indesiderati connessi con la gestione di ricavi e consentire la presa in considerazione di eventi esogeni rispetto alla gestione dell’istituto, il contratto di prestazione può prevedere adeguamenti del contributo globale.

2 Tali adeguamenti sono regolati finanziariamente nell ’ esercizio successivo rispetto a quello in cui sono accertati.

1 Gli istituti riconosciuti adottano le misure necessarie per sostenere l’equilibrio finanziario di medio e lungo pe riodo.

2 A tale scopo si dotano di strumenti adeguati, in particolare con la costituzione di un fondo di riserva per la copertura dei rischi aziendali.

3 Il contratto di prestazione definisce le modalità di costituzione di tali garanzie e il loro utilizzo.

1 Il contratto di prestazione deve essere in forma scritta.

2 Esso definisce annualmente il contributo globale, precisando condizioni e obiettivi quantitativi e qualitativi che sono alla base del calcolo di tale contributo, così come le modalità di versamento di tale contributo; di regola il contributo globale è versato nell ’ anno di esercizio in rate definite dal contratto .

1 Ogni servizio d’integrazione ai sensi dell’art. 3b della legge può essere riconosciuto se adempie cumulativamente ai requisiti posti all’art. 3d cpv. 2 della legge e ai requisiti seguenti

a. beneficia del sussidio ai sensi dell ’art. 74 LAI;

b. garantisce in modo adeguato la qualità ;

c. dispone di un concetto quadro in cui figurano il funzionamento e gli obiettivi d ’ integrazione del servizio offerto;

d. offre servizi d ’ integrazione nel rispetto dei principi stabiliti all ’ art. 4 della legge, delle norme vigenti in materia igienico-ambientali, di sicurezza, di misure antincendio e di accessibilità;

e. impiega personale che dispone dei requisiti professionali, attitudinali e di esperienza, idonei al tipo di funzione svolta;

f. garantisce al personale momenti di formazione e perfezionamento.

2 In presenza di esigenze e situazioni particolari il Dipartimento può eccezionalmente concedere deroghe al soddisfa cimento di uno o più requisiti.

1 Gli enti d’integrazione devono inoltrare l’istanza di riconoscimento per iscritto al Dipartimento, tramite l’Ufficio.

2 La Divisione stabilisce le modalità di presentazione dell ’ istanza, i termini e la documentazione necessaria.

3 L ’ Ufficio assicura la consulenza agli istanti.

1 Il finanziamento degli enti d’integrazione riconosciuti avviene attraverso la concessione di un contributo fisso.

2 Per stabilire il contributo fisso si prendono in considerazione unicamente le uscite funzionali al perseguimento degli scopi previsti dalla legge e dal presente regolamento; nella determinazione del contributo fisso si considerano inoltre tutte le entrate d ’ esercizio e di eventuali altri contributi e sussidi relativi all ’ attività svolta.

3 Il contributo fisso è basato su unità di prestazioni moltiplicate per un importo fisso unitario, preventivamente definiti dalla Divisione in funzione del tipo di attività svolta.

4 Per il riconoscimento dei costi del personale il limite massimo è rappresentato da quanto previsto per i dipendenti dello Stato con funzione analoga.

1 Il contributo fisso è stabilito annualmente a preventivo mediante decisione della Divisione; esso può essere versato a rate.

2 La decisione stabilisce le condizioni, gli obiettivi quantitativi e qualitativi inerenti al contributo fisso.

3 Il contributo fisso può essere ridotto a consuntivo se le condizioni e gli obiettivi specificati nella decisione non sono stati rispettati o raggiunti.

1 Per stabilire il contributo fisso si prendono in considerazione unicamente le uscite funzionali al perseguimento degli scopi previsti dalla legge e dal presente regolamento.

2 Il contributo è stabilito a preventivo in base ad una valutazione del rapporto fra i costi effettivi del provvedimento particolare e i benefici in termini d ’ integrazione sociale o professionale; l ’ Ufficio può ricorrere a pareri o valutazioni esterni.

3 Il contributo tiene inoltre conto di eventuali altri contributi e sussidi relativi al provvedimento d ’ integrazione.

1 L’istanza deve essere trasmessa per iscritto all’Ufficio prima dell’attivazione delle misure per le quali si intende richiedere il contributo.

2 L ’ Ufficio assicura la consulenza agli istanti, stabilisce le modalità di presentazione dell ’ istanza, i termini e la documentazione necessaria.

1 Il contributo fisso è stabilito annualmente a preventivo mediante decisione dell’Ufficio, esso può essere versato a rate.

2 La decisione stabilisce le condizioni, gli obiettivi quantitativi e qualitativi inerenti al contributo fisso.

3 Il contributo può essere ridotto a consuntivo se le condizioni e gli obiettivi specificati nella decisione non sono stati rispettati o raggiunti.

B. Partecipazione finanziaria per i collo camenti

in istituti ricono sciuti in altri cantoni

(art. 8 lett. c) legge)

1 Prima di effettuare un collocamento di un invalido in un istituto riconosciuto da un altro Cantone, l’Ufficio valuta l’idoneità della richiesta compatibilmente con l’offerta esistente sul territorio, e decide se autorizzare o meno il collocamento.

2 Le spese di tale collocamento sono assunte soltanto se l ’ Ufficio l ’ ha preventivamente autorizzato.

3 La partecipazione finanziaria tiene conto unicamente dei costi derivanti da collocamenti in istituti riconosciuti ai sensi della LIPIn.

4 Le modalità e la procedura sono stabilite dalla Convenzione intercantonale per gli istituti sociali del 13 dicembre 2002.

1 Contro le decisioni dell’Ufficio o della Divisione è data facoltà di reclamo all’autorità che ha emesso la decisione nel termine di 30 giorni; il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato; la procedura di reclamo è gratuita.

2 C ontro le decisioni su reclamo è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. [1]

[1] Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. [2]

Pubblicat o nel BU 2012 , 239.

[2] Entrata in vigore: 22 giugno 2012 - BU 2012, 239.

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