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Art. 2a Legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi Legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi

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Art. 2a Legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi

[5] 1 Al fine di garantire un’adeguata risposta ai differenti bisogni e un’equa distribuzione dell’offerta, il Consiglio di Stato rileva i bisogni esistenti e fissa l’ordine di priorità degli interventi da sostenere.

2 Il Dipartimento elabora la pianificazione cantonale, sentiti gli enti e le associazioni interessate, e la sottopone almeno ogni 4 anni al Consiglio di Stato per l’approvazione. La pianificazione approvata viene trasmessa per informazione al Gran Consiglio.

[5] Art. introdotto dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.

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