875.100
CH-TI
Art. 2 Legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi Legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi
Art. 2 Legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi
[4] Lo Stato promuove e coordina la realizzazione di strutture, l’organizzazione di servizi, le risorse disponibili sul territorio e l’applicazione dei provvedimenti necessari all’integrazione sociale e professionale degli invalidi
a) con iniziative proprie;
b) con la concessione di sussidi agli enti pubblici e privati riconosciuti che assumono iniziative o che svolgono un’attività nel quadro di questa legge.
[4] Art. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.