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Art. 2 Legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi Legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi

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Art. 2 Legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi

[4] Lo Stato promuove e coordina la realizzazione di strutture, l’organizzazione di servizi, le risorse disponibili sul territorio e l’applicazione dei provvedimenti necessari all’integrazione sociale e professionale degli invalidi

a) con iniziative proprie;

b) con la concessione di sussidi agli enti pubblici e privati riconosciuti che assumono iniziative o che svolgono un’attività nel quadro di questa legge.

[4] Art. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.

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