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CH-TI
Art. 2 Legge sulle misure restrittive della libertà dei minorenni nei centri educativi Legge sulle misure restrittive della libertà dei minorenni nei centri educativi
Art. 2 Legge sulle misure restrittive della libertà dei minorenni nei centri educativi
1 Sono considerate quali misure restrittive della libertà personale le sanzioni disciplinari e le misure di sicurezza.
2 Lo scopo delle sanzioni disciplinari è di mantenere l’ordine all’interno della struttura, di rafforzare il senso di responsabilità dei minorenni e di migliorare la loro integrazione nell’istituto e nella società.
3 Le misure di sicurezza hanno quale scopo quello di proteggere i minorenni, il personale e la collettività.