Legge sulle misure restrittive della libertà dei minorenni nei centri educativi
Indice delle disposizioni (21)
Testo normativo (21 Articoli)
La legge disciplina la decisione e l’esecuzione di misure di restrizione della libertà personale dei minorenni nel quadro di un affidamento o di un collocamento in centri educativi derivanti dal diritto civile o dal diritto penale minorile.
1 Sono considerate quali misure restrittive della libertà personale le sanzioni disciplinari e le misure di sicurezza.
2 Lo scopo delle sanzioni disciplinari è di mantenere l’ordine all’interno della struttura, di rafforzare il senso di responsabilità dei minorenni e di migliorare la loro integrazione nell’istituto e nella società.
3 Le misure di sicurezza hanno quale scopo quello di proteggere i minorenni, il personale e la collettività.
La legge si applica ai minorenni affidati o detenuti in un centro educativo ai sensi dell’art. 1 per uno dei seguenti scopi
a) affidamento in un centro educativo quale misura di protezione giusta l’art. 310 CC;
b) collocamento in un centro educativo quale misura di protezione g iusta gli ar t. 5, 9 e 15 DPMin.
Le misure restrittive della libertà personale sono applicate unicamente quando lo scopo non può essere raggiunto con misure meno incisive.
Il personale del centro educativo è formato all’esecuzione delle misure restrittive della libertà personale.
1 I minorenni che contravvengono con colpa in modo grave o reiterato a una prescrizione che regola la vita comune nel centro educativo o a un ordine della direzione, del personale o dell’autorità che ha ordinato l’affidamento o il collocamento possono essere oggetto di sanzioni disciplinari.
2 Sono considerate infrazioni disciplinari
a) violenza fisica, sessuale o verbale nei confronti del personale, di altre persone minorenni o di terzi nella struttura o al di fuori di essa;
b) violazione della sfera personale riservata anche attraverso l’abuso delle nuove tecnologie;
c) commercio, possesso o consumo d’alcool o di stupefacenti, cosí come uso abusivo di medicamenti;
d) violazioni illecite al patrimonio di terzi;
e) fuga o atti che la preparano;
f) altre infrazioni di disposizioni contenute nei regolamenti dei centri educativi, quando ne compromettono l’ordine e il buon funzionamento.
3 Il tentativo, l’istigazione e la complicità possono pure essere sanzionati.
4 È riservata la denuncia penale.
1 Le sanzioni disciplinari sono
a) l’ammonimento scritto;
b) la restrizione del diritto di partecipare ad attività del tempo libero da un minimo di tre giorni e per al massimo trenta giorni;
c) la sospensione o restrizione del congedo, da un minimo di tre giorni e per al massimo sessanta giorni.
2 Le sanzioni disciplinari possono essere combinate.
3 Non è ammessa alcuna punizione corporale.
1 La sanzione disciplinare viene stabilita in particolare in funzione della gravità della violazione o della messa in pericolo dell’ordine, della sicurezza, della gravità della colpa e del buon funzionamento della struttura, cosí come in funzione della situazione personale dei minorenni e del suo effetto sulla loro evoluzione.
2 Le sanzioni collettive non sono ammesse.
Le sanzioni disciplinari sono pronunciate dalla direzione della struttura sotto forma di decisione scritta.
1 I motivi che portano alla decisione della sanzione disciplinare sono riportati in un rapporto scritto trasmesso alla direzione del centro.
2 Il minorenne viene sentito prima che la decisione sia emanata.
3 La decisione è notificata in forma scritta al minorenne, al suo rappresentante legale ed all’autorità che ne ha ordinato l’affidamento o la detenzione.
4 La decisione deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l’autorità competente e il termine per interporlo.
1 Ove la direzione del centro ritenga possibile risolvere la problematica con il minorenne per il tramite di una mediazione, essa può sospendere la procedura disciplinare e convocare un mediatore formato.
2 Il mediatore sente le parti, verifica il carattere volontario alla partecipazione e tenta una mediazione.
3 Al termine della procedura il mediatore comunica alle parti l’accordo trovato o l’avvenuto fallimento.
4 In caso di trovato accordo tra le parti, la procedura disciplinare viene classata, con riserva del rispetto dell’accordo. In caso di fallimento della mediazione, la procedura disciplinare viene riattivata.
5 I costi della procedura di mediazione sono a carico del centro educativo.
1 La direzione del centro o il personale da essa designato possono ordinare i controlli e le ispezioni seguenti
a) controllo degli oggetti personali e della camera;
b) controllo dell’alito;
c) esame delle urine.
2 I controlli degli oggetti personali e della camera sono di regola effettuati alla presenza del minorenne interessato.
1 Se un minorenne è sospettato di nascondere oggetti non autorizzati o di consumare sostanze non autorizzate, la direzione del centro può ordinare l’ispezione corporale superficiale.
2 L’ispezione corporale superficiale è effettuata da una persona dello stesso sesso, di regola alla presenza di una terza persona, in un locale separato.
3 L’ispezione corporale intima è esclusa.
1 La direzione del centro o il personale da essa designato possono ordinare misure di sicurezza particolari quando esiste un rischio elevato che il minorenne fugga, commetta atti di violenza nei confronti di se stesso, di terzi o di oggetti, o perturbi gravemente in altro modo il buon funzionamento della struttura.
2 Sono considerate misure di sicurezza particolari
a) il ritiro di oggetti che potrebbero essere usati a cattivi scopi;
b) il divieto di stare nei locali comuni;
c) la restrizione dei contatti con l’esterno;
d) l’apertura della corrispondenza.
1 In caso vengano ordinate misure di sicurezza, il minorenne o il suo rappresentante legale possono esigere una decisione scritta.
2 La decisione è rilasciata dalla direzione della struttura, notificata al minorenne e al suo rappresentante legale e comunicata all’autorità che ne ha ordinato l’affidamento o la detenzione.
3 La decisione deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l’autorità competente e il termine per interporlo.
4 La misura e le motivazioni sono oggetto di un rapporto scritto da parte della direzione o del personale da essa designato.
1 L’applicazione di una misura di sicurezza è immediatamente interrotta quando il motivo che ne è all’origine non sussiste piú.
2 Se una sanzione disciplinare ha raggiunto il suo scopo prima del previsto, può essere interrotta.
3 I minorenni oggetto di misure restrittive della libertà di movimento sono osservati e assistiti in funzione dei loro bisogni; se necessario sono seguiti da un professionista del settore medico.
4 Quando una misura restrittiva della libertà è pronunciata, il minorenne può informare immediatamente il suo rappresentante legale o una persona maggiorenne a lui vicina.
1 La direzione della struttura tiene un registro delle misure restrittive della libertà personale che menziona almeno
a) data dei fatti;
b) descrizione dei fatti e presa di posizione del minorenne;
c) misura pronunciata e data dell’esecuzione.
2 Il registro è messo a disposizione dell’Autorità di vigilanza.
1 Contro le decisioni adottate in virtú della presente legge è dato ricorso all’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG) nel termine di 10 giorni.
2 Contro le decisioni dell’UFaG è dato ricorso alla Camera di protezione del Tribunale d’appello.
3 Il ricorso può essere inoltrato, in forma scritta, dal minorenne o dal suo rappresentante legale entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione.
4 Il termine è rispettato quando il ricorso è trasmesso entro i termini previsti al personale della struttura.
Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che l’autorità di ricorso disponga altrimenti, d’ufficio o su richiesta del minorenne o del suo rappresentante legale.
1 La procedura è di regola gratuita.
2 I termini non sono sospesi dalle ferie giudiziarie.
3 La Camera di protezi one applica per analogia gli ar t. 450 segg. CC. Il termine per la presentazione della risposta è tuttavia fissato in 10 giorni. Di regola non sono previsti ulteriori scambi di allegati.
1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore. [1]
Pubblicata nel BU 2017 , 161 .
[1] Entrata in vigore: 1 ° gennaio 2018 - BU 2017, 161.