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Art. 2 Regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni Regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni

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Art. 2 Regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni

1 Il richiedente l’anticipo deve produrre la decisione del Giudice o la convenzione approvata dall’Autorità competente che fissa l’importo degli alimenti dovuti dall’obbligato.

2 L’Ufficio verifica il mancato pagamento. [4]

[4] Cpv. introdotto dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 331.

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