874.350
CH-TI
Art. 2 Regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni Regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni
Art. 2 Regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni
1 Il richiedente l’anticipo deve produrre la decisione del Giudice o la convenzione approvata dall’Autorità competente che fissa l’importo degli alimenti dovuti dall’obbligato.
2 L’Ufficio verifica il mancato pagamento. [4]
[4] Cpv. introdotto dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 331.