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Regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni

16 Articoli / Disposizioni · Svizzera · Cantone Ticino
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Indice delle disposizioni (16)

Art. 1 Regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni Art. 2 Regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni Art. 3 Regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni Art. 4 Regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni Art. 5 Regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni Art. 6 Regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni Art. 7 Regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni Art. 8 Regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni Art. 9 Regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni Art. 10 Regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni Art. 11 Regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni Art. 12 Regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni Art. 13 Regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni Art. 13a Regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni Art. 14 Regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni Art. 15 Regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni

Testo normativo (16 Articoli)

[2] 1 L’Ufficio rette, anticipi e incassi della Sezione del sostegno sociale è competente per l’applicazione degli art. 289 cpv. 2, 293 cpv. 2, 131 cpv. 2 e 290 cpv. 2 CC e dell’art. 27 della legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971. [3]

2 In particolare l’Ufficio anticipa al genitore richiedente gli alimenti dovuti dall’altro genitore per i figli minorenni in virtù delle decisioni del Giudice o di una convenzione, approvata dall’Autorità competente, quando l’obbligato non provvede al regolare versamento.

[2] Art. modificato dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.

[3] Cpv. modificato dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 45; precedente modifica: BU 2003, 331.

1 Il richiedente l’anticipo deve produrre la decisione del Giudice o la convenzione approvata dall’Autorità competente che fissa l’importo degli alimenti dovuti dall’obbligato.

2 L’Ufficio verifica il mancato pagamento. [4]

[4] Cpv. introdotto dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 331.

L’anticipo può essere concesso soltanto a partire dal mese in cui è stato richiesto e viene versato, di regola, al principio di ogni mese per il mese corrente.

1 L’anticipo corrisponde all’importo degli alimenti per i figli minorenni fissato dalla sentenza o dalla convenzione, ritenuto un massimo mensile di: fr. 700.– per ogni figlio. [5]

2 … [6]

[5] Cpv. modificato dal R 2.12.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 530; precedente modifica: BU 1996, 22.

[6] Cpv. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 331.

Il genitore che richiede il versamento dell’anticipo, come pure l’obbligato al pagamento degli alimenti devono notificare immediatamente all’Ufficio ogni modifica intervenuta nella sentenza o nella convenzione prodotta a fondamento della richiesta dell’anticipo.

1 La domanda dell’anticipo implica la concessione del diritto agli alimenti allo Stato il quale è surrogato nel diritto ad ottenere gli alimenti per i figli minorenni.

[9] L’Ufficio può querelare l’obbligato agli alimenti per il reato di trascuranza dei doveri di assistenza famigliare (art. 217 CP).

[9] Art. modificato dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.

[11] 1 La prestazione di anticipo può essere erogata per un periodo di al massimo 60 mesi cumulativi.

2 I n deroga al capoverso 1, il limite temporale del diritto all’anticipo alimenti può essere esteso qualora il tasso di recupero, inteso quale percentuale di recupero effettivo (incasso dall’obbligato) rispetto a quanto anticipato, sia superiore al 50%, considerato l’intero nucleo famigliare.

3 La verifica del tasso di recupero di cui al capoverso 2 avviene da parte dell’Ufficio dopo 54 mesi di percezione della prestazione, e viene data comunicazione dell’esito al beneficiario.

4 La domanda di estensione del limite temporale deve essere inoltrata alla competente autorità entro il mese successivo la scadenza dei 60 mesi di erogazione.

5 La decisione di anticipo, così come la decisione di estensione, hanno, di regola, validità un anno e sono rinnovabili alla scadenza su istanza di parte da inoltrare entro il mese successivo la fine del diritto alla prestazione.

6 La condizione per l’ottenimento dell’estensione temporale di cui al capoverso 2, deve essere adempiuta ogni volta 6 mesi prima della scadenza del diritto alla prestazione, verificando il tasso di recupero dei 12 mesi precedenti.

[11] Art. modificato dal R 5.4.2011; in vigore dal 1.6.2011 - BU 2011, 219; precedenti modifiche: BU 2003, 331; BU 2004, 463.

1 L’anticipo può essere rifiutato o soppresso in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta o di affermazioni inveritiere.

2 Gli anticipi indebitamente percepiti devono essere rimborsati.

Le spese connesse con l’esercizio del mandato di incasso delle pensioni alimentari per i figli minorenni, sono a carico dello Stato. Lo Stato può in particolare avvalersi di un notaio per la traduzione delle convenzioni o delle sentenze.

[12] 1 Questo regolamento abroga e sostituisce il regolamento concernente l’anticipo e l’incasso degli alimenti per i figli minorenni dell’11 settembre 1979.

2 In deroga all’articolo 10 capoverso 2 le decisioni di anticipo alimenti emanate prima del 1° gennaio 2005 restano in vigore sino alla loro scadenza.

[12] Art. modificato dal R 14.12.2004; in vigore dal 1.1.2005 - BU 2004, 463.

[13] 1 Il diritto all’estensione del limite temporale introdotto dall’articolo 10 capoverso 2 si applica a coloro i quali hanno percepito la 60ma mensilità dopo il 1° dicembre 2010 compreso.

2 I beneficiari di anticipo alimenti giunti al termine del diritto dei 60 mesi di prestazioni tra il 1° dicembre 2010 e l’entrata in vigore della presente modifica e che soddisfano il requisito dell’articolo 10 capoverso 2, saranno informati, in questo lasso di tempo, dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento. Essi, entro un mese dall’entrata in vigore della modifica potranno inoltrare domanda di estensione.

[13] Art. introdotto dal R 5.4.2011; in vigore dal 1.6.2011 - BU 2011, 219.

… [14]

Pubblicato nel BU 1988 , 161.

[14] Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 331; precedenti modifiche: BU 1996, 22; BU 1997, 530.

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