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Art. 8 RLGioCo Regolamento della legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (RLGioCo)

RLGioCo
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Art. 8 RLGioCo

Possono essere riconosciuti i centri di attività giovanili che soddisfano le seguenti condizioni

a) assicurano almeno dodici ore settimanali di attività con i giovani per un minimo di quarantaquattro settimane all’anno;

b) dispongono di uno o più operatori con un grado di occupazione complessivo di almeno l’80% , di cui almeno uno, quello con il grado di occupazione maggiore, con i requisiti formativi stabiliti dalle direttive; e

c) dispongono di attrezzature e spazi interni che possono accogliere almeno venti persone, nonché di spazi esterni o disponibili nelle immediate vicinanze.

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