874.210
RLGioCoLPEJE
CH-TI
Art. 8 RLGioCo Regolamento della legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (RLGioCo)
RLGioCo
Art. 8 RLGioCo
Possono essere riconosciuti i centri di attività giovanili che soddisfano le seguenti condizioni
a) assicurano almeno dodici ore settimanali di attività con i giovani per un minimo di quarantaquattro settimane all’anno;
b) dispongono di uno o più operatori con un grado di occupazione complessivo di almeno l’80% , di cui almeno uno, quello con il grado di occupazione maggiore, con i requisiti formativi stabiliti dalle direttive; e
c) dispongono di attrezzature e spazi interni che possono accogliere almeno venti persone, nonché di spazi esterni o disponibili nelle immediate vicinanze.