874.210
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CH-TI
Art. 7 RLGioCo Regolamento della legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (RLGioCo)
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Art. 7 RLGioCo
Possono essere riconosciuti i progetti giovanili ricorrenti che realizzano iniziative che si estendono su un periodo prolungato dell'anno, che si ripetono consecutivamente su più anni e che assicurano la partecipazione di giovani negli organi direttivi dell’ente promotore.