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Art. 6 RLGioCo Regolamento della legge sulla promozione delle attività dell'infanzia e della gioventù (RLGioCo)

RLGioCo
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Art. 6 RLGioCo

1 Gli enti promotori di progetti giovanili ricorrenti, centri di attività giovanili, attività di prossimità, attività con mentori, colonie di vacanza e centri estivi diurni che intendono ottenere il riconoscimento devono trasmettere all’Ufficio un’istanza scritta.

2 L’Ufficio stabilisce le modalità di presentazione dell’istanza di riconoscimento e la documentazione necessaria , che deve essere trasmessa almeno due mesi prima dell’inizio dell’attività.

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